Sentenza del 07/07/2023 n. 24 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
Avviso di accertamento - Accesso presso la sede del contribuente - Diritti e garanzie - Rispetto del termine dilatorio di cui all' art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Controllo a tavolino - Termine dilatorio - Non si applica il termine dilatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per presunto mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000: il ricorrente sosteneva che non fosse stato osservato il verbale di chiusura delle operazioni e quindi il termine dilatorio non sarebbe decorso correttamente.
La decisione
Il giudice ha ritenuto infondato il motivo. Ha stabilito che il processo verbale di chiusura di cui all'art. 12, comma 7, si riferisce esclusivamente alla conclusione degli accessi, ispezioni e verifiche effettuate presso i locali del contribuente; quando il controllo è invece svolto presso gli uffici dell'Amministrazione (controllo "a tavolino" basato su documenti o dati forniti), non è richiesta la notificazione di un verbale di chiusura né si applica il termine dilatorio. Di conseguenza l'avviso di accertamento non è viziato per la mancata applicazione del termine dilatorio e l'Amministrazione resiste vittoriosamente.
Norme richiamate
Il comma 7 si riferisce al verbale di chiusura degli accessi/ispezioni svolti presso i locali del contribuente; il comma 10 delimita l'ambito di applicazione delle garanzie e del contraddittorio alle verifiche effettuate nei locali destinati all'attività del contribuente. Ne consegue che i controlli "a tavolino" non sono assoggettati al termine dilatorio previsto dal comma 7.
Massime di principio
- Il termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 si applica solo quando le operazioni di controllo si svolgono materialmente nei locali del contribuente (accessi, ispezioni, verifiche in sede).
- I controlli "a tavolino" svolti negli uffici dell'Amministrazione, basati su documenti forniti dal contribuente o acquisiti d'ufficio, non richiedono la notificazione di un verbale di chiusura né l'osservanza del relativo termine dilatorio.
- Le garanzie e il contraddittorio previsti dallo Statuto del contribuente trovano piena applicazione soprattutto per i controlli invasivi svolti nella sfera privata/aziendale del contribuente; la loro estensione non impone automaticamente obblighi procedurali quando il controllo è documentale e svolto in sede.
- In caso di contenzioso è utile per il contribuente documentare chiaramente dove si sono svolte le operazioni di verifica (accessi effettivi, convocazioni, scambio di documenti) per capire se può invocare le tutele previste dall'art. 12.
- Se l'accertamento è basato su un controllo a tavolino, il contribuente dovrebbe valutare altre possibili censure (errori di fatto, valutazioni probatorie, violazioni di diritto) piuttosto che fondare il ricorso sulla mancata applicazione del termine dilatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 lug 2023Sentenza del 07/07/2023 n. 164 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 7 lug 2023Sentenza del 07/07/2023 n. 4184 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 6 lug 2023Sentenza del 06/07/2023 n. 116 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 6 lug 2023Sentenza del 06/07/2023 n. 230 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 6 lug 2023Sentenza del 06/07/2023 n. 658 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 6 lug 2023Sentenza del 06/07/2023 n. 19112 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →