Sentenza del 07/07/2023 n. 4184 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Abitazione principale - Trattamento agevolato - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU anno 2012 relativo a immobile sito in Roma; il contribuente contestava il mancato riconoscimento dell'aliquota ridotta per abitazione principale. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per mancata costituzione del Comune; il Comune ha proposto appello sostenendo che l'immobile non poteva essere considerato abitazione principale per gli anni rilevanti, essendo il ricorrente residente nell'immobile solo dal 12/05/2016. La questione centrale riguarda i requisiti per il riconoscimento del trattamento agevolato per abitazione principale, anche in ipotesi di scomposizione del nucleo familiare con componenti residenti in immobili diversi e in comuni diversi.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l'appello di Roma Capitale: è stato ritenuto che l'agevolazione per abitazione principale richiede che il possessore e il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente nell'immobile e che nel caso di specie il ricorrente ha la residenza nella via contestata solo dal 12/05/2016, data dalla quale l'aliquota agevolata è stata correttamente applicata. Quanto alla scomposizione del nucleo familiare, è stato richiamato l'orientamento del MEF (circolare 3/DF del 18/05/2012) secondo cui l'agevolazione può essere applicata ad entrambi gli immobili solo se ciascun componente ha stabilito in immobili diversi, situati in comuni diversi, sia la dimora abituale sia la residenza anagrafica, e se la scomposizione è dettata da effettive necessità (anche lavorative). Poiché tali condizioni non sussistevano per gli anni oggetto del ricorso, il trattamento agevolato non è applicabile; spese del grado compensate.
Norme richiamate
MEF circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012
La circolare interpreta il trattamento agevolato IMU per abitazione principale in caso di scomposizione del nucleo familiare: l'aliquota ridotta e la detrazione possono essere applicate a entrambi gli immobili solo se i componenti hanno stabilito in immobili diversi situati in comuni diversi sia la dimora abituale sia la residenza anagrafica e se la scomposizione è motivata da effettive necessità (anche lavorative).
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione IMU come 'abitazione principale' è necessario che il contribuente (e, in caso di nucleo familiare, il relativo nucleo) abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile: la sola proprietà o uso non è sufficiente.
- In caso di nucleo familiare 'scomposto' tra immobili ubicati in comuni diversi, l'aliquota ridotta può essere riconosciuta a entrambi solo se ogni componente ha effettivamente stabilito sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nel rispettivo immobile e la separazione è giustificata da reali esigenze (es. lavoro).
- La prova della data di trasferimento della residenza anagrafica e delle effettive esigenze che giustificano la scomposizione del nucleo è a carico del contribuente; senza prova, l'amministrazione può negare l'agevolazione.
- L'interpretazione amministrativa (MEF) vincola l'applicazione pratica: comuni e giudici verificano congruità e natura delle esigenze addotte per la scomposizione del nucleo.
- Proceduralmente, l'assenza di costituzione del Comune in primo grado può favorire il contribuente in quel grado, ma l'Ente può sempre impugnare la decisione: il giudizio d'appello può ribaltare la pronuncia se sul merito emergono elementi a favore dell'Ente.
- Per questioni analoghe è opportuno documentare: iscrizione anagrafica, data certa di trasferimento, motivazioni (contratti di lavoro, esigenze di cura, studio, ecc.) e eventuali elementi che dimostrino la dimora abituale effettiva.
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