Cassazione Penale, Sentenza n. 00244/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barone impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per varie fattispecie di bancarotta (fra cui bancarotta patrimoniale distrattiva, bancarotta impropria da operazioni dolose e bancarotta documentale), lamentando: 1) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza del dolo (in particolare della bancarotta documentale) e della distrazione dei beni; 2) uso illegittimo, per provare l'esistenza dei cespiti distratti, di un bilancio depositato nel 2010 (otto anni prima del fallimento), che a suo avviso non poteva provare la disponibilità dei beni alla data del fallimento; 3) che la sottrazione dei libri contabili poteva essere dovuta a furto o a colpa e non a dolo specifico; 4) che il sistematico omesso pagamento delle imposte doveva essere interpretato, al più, come colpa e non come operazioni dolose ai sensi dell'art. 223.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato che: 1) un bilancio, anche se risalente, può avere valore indiziario se redatto in conformità alle norme e non contestato dalla difesa; la mancata ricomparsa dei beni indicati nel bilancio e l'assenza di giustificazioni valide consentono di desumere la distrazione; 2) la condotta di omesso sistematico versamento dell'IVA dal 2013 al 2016 è qualificabile come "operazioni dolose" ex art. 223, comma 2, n. 2, perché costituiva una strategia di autofinanziamento prevedibilmente idonea a cagionare il dissesto; 3) l'ipotesi del furto dei libri contabili è stata ritenuta non verosimile alla luce della mancata denuncia e dell'assenza di segni di effrazione, e il dolo specifico in ordine alla bancarotta documentale è stato inferito dalla condotta complessiva e dall'interesse a impedire la ricostruzione contabile. Conseguentemente la sentenza d'appello è stata confermata (con le modifiche di cui alla stessa sentenza d'appello, come la prescrizione per alcune annualità), e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), codice di procedura penale
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e di interpretazione/violazione di norme): il ricorso è stato valutato nei limiti di questi motivi e ritenuto infondato
disp. att. art. 173 cod. proc. pen.
Limiti nella enunciazione dei motivi nel ricorso; la Corte ha motivato la decisione richiamando tale requisito procedurale
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 219, comma 2, n. 1
Norma richiamata rispetto alle fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale: quadro normativo delle fattispecie di bancarotta contestate
legge fallimentare, art. 217 (bancarotta semplice)
Norma relativa alla bancarotta semplice; la difesa aveva chiesto la riclassificazione della condotta come bancarotta semplice, richiesta ritenuta infondata dalla Corte
legge fallimentare, art. 223, comma 2, nn. 1 e 2
Distinzione tra fallimento cagionato intenzionalmente (n.1) e fallimento conseguente ad operazioni dolose non dirette a provocare il dissesto ma ad esso prevedibilmente idonee (n.2); la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie n.2 in relazione ai sistematici omessi versamenti
Massime di principio
- Un bilancio anche datato può avere valore indiziario probatorio se risulta redatto in conformità alle norme e non viene specificamente e motivatamente contestato dalla difesa
- Se poste attive risultano da un ultimo documento attendibile e tali poste non sono rinvenute nel patrimonio fallimentare, spetta all'amministratore fornire spiegazioni convincenti sulla destinazione dei beni per escludere la distrazione
- La sistematicità dell'omesso pagamento di tributi o contributi può configurare "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223, comma 2, n.2 (strategie di autofinanziamento prevedibilmente idonee a cagionare il dissesto)
- L'avvenuto furto di libri contabili, per essere ritenuto credibile, richiede elementi concreti (es. denuncia, segni di effrazione); la sola allegazione generica non è sufficiente a escludere il dolo
- Per ottenere la riclassificazione da bancarotta fraudolenta/documentale a bancarotta semplice la difesa deve proporre elementi specifici e contrari alla valutazione dei giudici di merito; censure generiche sulla "età" del bilancio o sulla possibilità di errore non sono di norma sufficienti in Cassazione
- In presenza di condotte omissive e ripetute che incrementano l'esposizione verso l'Erario, la previsione della possibilità del dissesto da parte dell'amministratore può essere desunta anche senza la volontà intenzionale del fallimento, quando il dissesto fosse astrattamente prevedibile
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