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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35326/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputata ha proposto ricorso contro la sentenza del 15 settembre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Vicenza e la sua responsabilità per tentato furto pluriaggravato, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. Con il primo motivo ha censurato l’eccessività della pena; con il secondo ha contestato la recidiva; con il terzo ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonché la mancata esclusione delle aggravanti previste dall’art. 625, nn. 2 e 7, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo sulla pena è stato ritenuto precluso perché non proposto in appello e non rilevabile d’ufficio: la pena non è stata considerata illegale, è stata determinata entro i limiti edittali e la motivazione sulla sua graduazione è stata giudicata adeguata. Anche la censura sulla recidiva è stata dichiarata generica e inammissibile, poiché non risultava dedotta in appello e la ricorrente non aveva contestato specificamente il riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata. Quanto alle attenuanti generiche, la doglianza era generica e nuova; le censure sulle altre attenuanti e aggravanti riproponevano questioni già esaminate dalla Corte d’appello senza formulare una critica argomentata alla relativa motivazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    non è consentito in sede di legittimità perché mancava il corrispondente motivo di appello né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputata "illegale".

    Le questioni non devolute con specificità al giudice d’appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo quelle rilevabili d’ufficio o non deducibili in precedenza; nel caso concreto, l’eccessività della pena non era rilevabile d’ufficio perché la pena non era illegale.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;

    La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze, spetta alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali e accompagnata da una motivazione adeguata.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è generico e non consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    È inammissibile in cassazione la censura che non sia stata previamente proposta in appello, quando la sua deduzione tardiva è colpita dalla preclusione prevista dall’art. 606, comma 3, c.p.p.

  • art. 625, nn. 2 e 7, c.p.

    Con riguardo alle altre circostanze attenuanti e aggravanti, il motivo risulta reiterare censure già dedotte in appello e rispetto alle quali il giudice di merito ha adeguatamente motivato.

    Le censure relative alle circostanze aggravanti e attenuanti non sono scrutinabili quando si limitano a reiterare doglianze già adeguatamente esaminate in appello senza articolare una critica specifica alla motivazione.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere proposte questioni sulle quali il giudice d’appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute con la dovuta specificità, salvo che siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o non fosse possibile dedurle prima.
  • La censura di eccessività della pena non è rilevabile d’ufficio quando la pena è stata determinata entro i limiti edittali e non risulta illegale; la sua graduazione è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, che deve rispettare i criteri legali e motivare adeguatamente.
  • La doglianza sulla recidiva non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata proposta come motivo d’appello; il ricorrente che contesti il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella decisione impugnata deve farlo specificamente.
  • La riproposizione in cassazione di censure sulle circostanze già esaminate in appello non soddisfa l’onere di critica specifica se non si confronta con le ragioni della decisione impugnata.
  • La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando è generica e non era stata sottoposta al giudice d’appello.

Come è indicizzato

MaterieFurtoPena e commisurazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale

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