Cassazione Civile, Ordinanza n. 12217/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, a seguito della rinuncia della ricorrente e della successiva accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state compensate secondo l'accordo tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società in liquidazione, operante nel settore del money transfer, aveva acceso un conto corrente presso una filiale della banca resistente per svolgere la propria attività. Nel 2011 la banca comunicava inaspettatamente la chiusura del rapporto di conto corrente, inizialmente differita e poi effettivamente eseguita, senza una motivazione specifica. La società sosteneva che la chiusura repentina e ingiustificata avesse impedito la prosecuzione dell'attività, unica fonte di reddito, provocandole gravi danni. In primo grado chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del recesso ad nutum della banca e la condanna al risarcimento del danno; la banca si difendeva richiamando le clausole contrattuali che prevedevano la facoltà di recesso. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo corretto l'esercizio della facoltà di recesso alla luce del contratto e degli artt. 1373 e 1833 c.c. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo mancata applicazione dei principi in tema di abuso del diritto, errata applicazione o omessa applicazione di norme sulla nullità della CTU e superficiale o omessa valutazione delle prove documentali. Prima della decisione, però, la ricorrente rinunciava al ricorso e alla domande, rinuncia accettata dalla controparte.
Norme richiamate
richiamato dalla Corte d'appello come base della facoltà di recesso contrattuale esercitata dalla banca, ritenuta corretta
richiamato dalla Corte d'appello insieme all'art. 1373 c.c. per giustificare il recesso dal conto corrente
norme sulla nullità della CTU
evocate dalla ricorrente nei motivi di appello e di ricorso, ma senza esame nel merito da parte della Cassazione a causa della rinuncia
Massime di principio
- Se interviene rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e la Corte non esamina i motivi di ricorso.
- Quando il rapporto bancario prevede contrattualmente la facoltà di recesso, la legittimità dell'esercizio di tale facoltà va valutata alla luce delle clausole pattuite e delle norme applicabili al rapporto di conto corrente.
- Le doglianze relative all'abuso del diritto, alle modalità di recesso e alle risultanze istruttorie restano assorbite se il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata.
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