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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13606/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di merito con tre motivi. Con il primo denunciava violazione di legge e vizi motivazionali sulla valutazione della prova posta a base della qualificazione del fatto, in relazione agli artt. 61, n. 5, 110 e 640 c.p., contestando la configurazione della truffa aggravata nelle forme richiamate dal giudice di merito. Con il secondo censurava la ritenuta aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p. e la conseguente applicazione della fattispecie di truffa di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p., sostenendo che la circostanza aggravante non fosse correttamente riconosciuta. Con il terzo motivo lamentava vizi nella commisurazione della pena, oltre alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte osserva che tali censure riproponevano doglianze già dedotte in appello, puntualmente disattese dal giudice di merito, e che i primi due motivi, nella sostanza, miravano a una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità; quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione del giudice di merito è ritenuta congrua e non illogica, mentre le censure sulla sospensione condizionale sono giudicate generiche e infondate.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi l’esito sfavorevole per l’imputato già maturato in appello, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le memorie sopravvenute non incidono sull’esito. La Corte ritiene che i motivi siano reiterativi, in parte volti a una rivalutazione del fatto e della prova, e in parte aspecifici o infondati sul piano della motivazione relativa a pena, attenuanti generiche e sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 5, c.p.

    La circostanza aggravante è stata ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito; le censure del ricorrente sono state considerate reiterative e dirette a contestare la valutazione del fatto.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla qualificazione del fatto in concorso di persone, senza che la Corte ravvisi vizi decisivi nella motivazione di merito.

  • art. 640 c.p.

    La Corte prende atto della contestazione di truffa e della sua qualificazione nella forma aggravata; non entra nel merito della ricostruzione alternativa proposta, ritenuta inammissibile in cassazione.

  • art. 168, comma primo, n. 1, c.p.

    La revoca della precedente sospensione condizionale disposta dal giudice di primo grado è richiamata come corretta base per escludere la fondatezza delle doglianze sulla sospensione condizionale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, si risolvano nella mera riproposizione di questioni già dedotte e disattese in appello.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove: il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito.
  • Il travisamento del fatto è deducibile solo nei limiti in cui si indichi specificamente l’esistenza e il contenuto del mezzo di prova asseritamente travisato, senza sollecitare una rivalutazione complessiva dell’attendibilità delle prove.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare puntualmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile in cassazione se la motivazione di merito non è connotata da illogicità manifesta o arbitrio.
  • Le doglianze sulla sospensione condizionale sono infondate quando il giudice di merito abbia correttamente applicato la disciplina sostanziale, ivi compresa la revoca della sospensione precedentemente concessa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneTruffaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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