Cassazione Civile, Ordinanza n. 32126/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso una pronuncia sulle spese, richiamando l'art. 391 c.p.c., comma 3, perché l'adesione alla rinuncia della controparte preclude la liquidazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La società concessionaria del servizio idrico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che, in sede rescissoria e in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto il suo originario ricorso. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno raggiunto un accordo transattivo; la ricorrente ha quindi manifestato la volontà di rinunciare al ricorso per cassazione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, e la controparte ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
L'adesione del controricorrente alla rinuncia al ricorso preclude la pronuncia sulle spese e conduce alla declaratoria di estinzione del processo di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio e impedisce l'esame del merito del ricorso.
- In caso di rinuncia accettata dalla controparte, non deve essere pronunciata condanna alle spese, secondo il regime processuale richiamato dall'art. 391 c.p.c., comma 3.
Come è indicizzato
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