Cassazione Penale, Ordinanza n. 03128/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, in relazione alla detenzione di merce contraffatta ritenuta proveniente da un precedente delitto di falsificazione previsto dall'art. 473 c.p. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che mancasse il reato presupposto e che la contraffazione fosse talmente grossolana da escludere la configurabilità della ricettazione; il motivo tendeva però anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove ed era sostanzialmente reiterativo di censure già proposte in appello. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione della decisione di merito, contestando l'affermazione di penale responsabilità e la ritenuta consapevolezza della provenienza illecita della merce.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e, inoltre, riproduttivo di doglianze già esaminate e confutate dalla Corte territoriale; ha precisato che la valutazione sulla maggiore o minore grossolanità della contraffazione e sulla sua attitudine ingannatoria è giudizio di merito insindacabile in cassazione. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sull'integrazione del delitto di ricettazione, sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, valorizzando elementi da cui desumere la piena consapevolezza dell'imputato della provenienza delittuosa della merce. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come reato presupposto della condotta da cui derivava la merce contraffatta; la Corte richiama la sua rilevanza quale antecedente delittuoso rispetto alla ricettazione contestata.
La sentenza afferma che, nel caso concreto, risultavano integrati gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di ricettazione, sulla base della consapevolezza della provenienza delittuosa della merce.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuovo e diverso apprezzamento del fatto e delle prove già valutate dal giudice di merito.
- Le doglianze già dedotte in appello e congruamente esaminate dalla Corte territoriale non possono essere riproposte in cassazione come mere reiterazioni prive di specifica critica alle argomentazioni della decisione impugnata.
- La valutazione sulla maggiore o minore grossolanità della contraffazione e sulla sua idoneità ingannatoria costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
- Il delitto di ricettazione può ritenersi integrato quando dagli elementi valorizzati dal giudice di merito emerga la consapevolezza dell'agente circa la provenienza delittuosa del bene, non essendo sufficiente una contestazione astratta che non scalfisca la tenuta logica della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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