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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20166/2020 del 25/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verte su due motivi: 1) dedotta nullità/inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento (art.149 c.p.c. e art.360 n.1 e n.3 c.p.c.), con la richiesta che il vizio fosse rilevato d'ufficio; il ricorrente sostiene inoltre che l'effetto sanante per raggiungimento dello scopo non dovrebbe applicarsi agli avvisi di accertamento tributario; 2) censura della mancata considerazione, da parte dell'Ufficio, della somma di euro 31.414,00 percepita dal contribuente per la cessione di un ramo d'azienda nel dicembre 2005, somma che l'Ufficio non ha computato nel calcolo dello scostamento rilevante per l'accertamento sintetico ai sensi dell'art.38 d.P.R. n.600/1973, ritenendo che la percezione avvenuta a fine anno non potesse giustificare le spese del biennio oggetto di verifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la notificazione dell'avviso di accertamento, ove la piena conoscenza dell'atto sia risultata dal processo, sia soggetta all'effetto sanante ex artt.156 e 160 c.p.c. e che la CTR non dovesse rilevare d'ufficio un vizio comunque sanato. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha interpretato l'art.38, comma 4, d.P.R. n.600/1973 nel senso che la disponibilità della somma nell'anno d'imposta (anche se acquisita nel mese di dicembre) deve essere computata ai fini della quantificazione del reddito ai fini dell'accertamento sintetico e non può essere esclusa per il solo fatto di essere pervenuta a fine anno. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Piemonte in diversa composizione per il riesame nei limiti del motivo accolto e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n.600 del 1973, art.38, comma 4

    La Corte interpreta la norma nel senso che per l'accertamento sintetico rileva la disponibilità di beni o somme riferibili all'anno d'imposta verificato, senza riferimento al mese dell'anno in cui la disponibilità si è manifestata; pertanto una somma percepita anche a dicembre va computata nell'anno.

  • codice di procedura civile, art.149

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità della notifica; la Corte però ritiene che, quando risulti la piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario, la notifica inattendibile sia suscettibile di effetto sanante e non determini automaticamente l'inesistenza dell'atto.

  • codice di procedura civile, art.156

    Applicato per il principio dell'effetto sanante della notificazione che, se l'atto ha raggiunto lo scopo informativo e il contribuente ha avuto piena conoscenza nei termini, la notifica si considera efficace.

  • codice di procedura civile, art.160

    Richiamato insieme all'art.156 per sostenere l'operatività dell'effetto sanante della notificazione quando l'atto abbia raggiunto lo scopo.

  • codice di procedura civile, art.360, nn.1 e 3

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione relativi alla violazione di legge e vizi di motivazione; il primo motivo è stato ritenuto inammissibile rispetto a tali doglianze.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Sez. U, Sentenza n.19854 del 05/10/2004; Sez.5, Ordinanza n.21071 del 24/08/2018

    La Corte richiama precedenti orientamenti che ammettono l'applicazione di istituti processuali (effetto sanante della notificazione) anche agli atti tributari e affermano che la mancanza o invalidità della notificazione non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto se sussiste la piena conoscenza del contribuente entro i termini.

Massime di principio

  • Un vizio formale di notifica dell'avviso di accertamento può essere "sanato" dall'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente entro i termini di decadenza: pertanto la mera contestazione formale della notifica non sempre conduce all'annullamento dell'atto.
  • L'effetto sanante previsto dagli artt.156 e 160 c.p.c. si applica anche agli avvisi di accertamento tributario quando ne risulti la piena conoscenza del contribuente entro il termine utile.
  • Ai fini dell'accertamento sintetico (art.38 d.P.R. 600/1973) rileva la disponibilità di beni o somme nel corso dell'anno d'imposta oggetto di verifica, senza che la norma richieda un riferimento al mese della percezione; somme percepite anche a fine anno devono essere computate nell'anno.
  • L'amministrazione non può introdurre criteri temporali non previsti dalla norma (per es. escludere somme percepite a dicembre) per negare l'inclusione di disponibilità rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico.
  • I vizi procedurali o di notifica che siano già stati di fatto superati dall'intervento della conoscenza dell'atto devono essere dedotti tempestivamente se si vuole che la loro inefficacia rilevi; altrimenti possono risultare inammissibili in sede di cassazione.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso in cassazione la causa viene rimessa alla Commissione territoriale in diversa composizione per il riesame nei limiti del motivo accolto e per la liquidazione delle spese.

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