Cassazione Civile, Sentenza n. 20167/2020 del 25/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimborso IVA richiesto da Auchan relativo all'anno 2011 per l'eccedenza di IVA versata in relazione all'utilizzo di buoni Nectar: Auchan aveva contabilizzato l'IVA sul valore nominale dei buoni (10,00 euro) mentre il prezzo effettivamente ricevuto da Auchan al momento della cessione dei buoni a Nectar era di 5,83 euro. L'Amministrazione è rimasta silente e Auchan ha impugnato il silenzio-rifiuto; l'Agenzia ha quindi appellato la decisione favorevole a Auchan
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto, nei limiti esposti, il primo e il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia e ha rigettato il terzo. Ha sancito il principio secondo cui la base imponibile per le vendite effettuate dietro presentazione di buoni emessi da un terzo è il prezzo effettivamente percepito dal venditore (ossia il prezzo di cessione dei buoni) e non il valore nominale. Tuttavia la Corte ha altresì rilevato che la CTR non poteva fondare il proprio decisum soltanto sul principio di non contestazione rispetto ai conteggi di Auchan e che la questione della decadenza biennale andava meglio istruita. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata in parte e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per le spese
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La domanda di rimborso IVA è soggetta al termine biennale di decadenza. Il dies a quo decorre dal pagamento o, se posteriore, dal momento in cui sussiste il presupposto per la restituzione; il giudice non può rilevare d'ufficio la decadenza senza adeguata istruttoria e prova del dies a quo
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 2, comma 2, n. 4; art. 13
L'art. 2 comma 2 n.4 disciplina talune operazioni esenti; tuttavia la base imponibile IVA per la cessione di beni è dettata dall'art. 13 e deve essere calcolata sul corrispettivo realmente ricevuto dal fornitore
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva) e Direttiva 2006/112/CE
art. 11 sesta direttiva; art. 74 direttiva 2006/112/CE
Il sistema IVA mira a gravare il consumatore finale; la base imponibile non può essere superiore al corrispettivo effettivamente pagato dal consumatore. Le direttive sono interpretate in senso conforme alla giurisprudenza CGUE che riduce la base imponibile al valore effettivamente percepito dal venditore quando i buoni sono venduti a prezzo inferiore al valore nominale
Corte di Giustizia UE, causa C-288/94 (Argos Distribution)
sentenza 24/10/1996, C-288/94
Il valore reale in denaro rappresentato dal buono va desunto dall'operazione iniziale di vendita del buono ed è pari al prezzo percepito dal venditore al momento della cessione, ossia il valore nominale diminuito dello sconto eventualmente praticato
Corte di Giustizia UE, causa C-317/94 (Elida Gibbs)
sentenza 24/10/1996, C-317/94
Conferma che la base imponibile deve riflettere il corrispettivo effettivamente versato dal consumatore finale e che gli intermediari non possono essere tassati su importi superiori a quelli effettivamente pagati dal consumatore
Principio di non contestazione
Applicabile anche nel processo tributario ma non può operare quando l'Amministrazione neghi in radice l'esistenza del credito; la mancata contestazione di conteggi ha rilievo solo se compatibile con le argomentazioni sostanziali dell'Amministrazione
Art. 360 cod. proc. civ. e disciplina della doppia conforme (art. 54 D.L. 22/06/2012, n. 83 e art. 348-ter c.p.c.)
I motivi di cassazione richiamati sono stati valutati nei limiti consentiti dalla giurisprudenza sulla doppia conforme; il vizio motivazionale denunciato secondo la regola della doppia conforme è stato ritenuto inammissibile
Massime di principio
- La base imponibile IVA relativa a vendite effettuate dietro presentazione di buoni emessi da un terzo corrisponde al prezzo effettivamente percepito dal venditore al momento della cessione dei buoni e non al valore nominale stampato sul buono quando tali buoni sono stati venduti a prezzo scontato
- Se il contribuente chiede un rimborso d'imposta, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito grava sul contribuente; il principio di non contestazione può facilitare la prova solo se l'Amministrazione non nega in radice l'esistenza del credito
- La decadenza biennale per le domande di rimborso (art. 21 D.Lgs. 546/1992) corre dal pagamento o dal momento in cui è verificato il presupposto per la restituzione; il giudice non può rilevare d'ufficio la decadenza senza adeguata istruttoria e prova del dies a quo
- La giurisprudenza nazionale applica coerentemente la giurisprudenza della CGUE in tema di vouchers e base imponibile; pertanto in casi analoghi è necessario esaminare il contratto tra emittente del buono e venditore, la documentazione delle cessioni dei buoni e le registrazioni contabili che comprovino l'importo effettivamente percepito
- In giudizio tributario l'Amministrazione che nega l'esistenza del credito deve articolare la propria contestazione nei fatti o nei calcoli altrimenti il principio di non contestazione può trovare applicazione, ma il giudice deve sempre spiegare la fondatezza della quantificazione proposta dal contribuente prima di accogliere il rimborso
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