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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20189/2020 del 25/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di due atti relativi allo stesso credito richiesto dall'autorità fiscale islandese per imposte dovute per l'anno 2009: (i) invito al pagamento e (ii) successiva cartella di pagamento. La resistente eccepiva l'incompetenza della Direzione provinciale di Milano (sosteneva che la competenza spettasse all'Ufficio grandi contribuenti della Direzione regionale ai sensi dell'art.27 d.l. 185/2008) e la nullità degli atti per difetto di motivazione e di documentazione (mancata indicazione o allegazione del titolo esecutivo estero, lingue dei documenti, presunto errore nel tasso di cambio). L'Agenzia impugnava le sentenze della CTR che avevano dichiarato la nullità degli atti.

La decisione

Per il ricorso n.r.g. 2577/2016 (cartella di pagamento) la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che: (i) la riserva di competenza prevista dall'art.27 d.l. 185/2008 riguarda le attività di accertamento (verifica) e non esclude la competenza degli uffici provinciali alla riscossione in generale; (ii) la cartella conteneva informazioni sufficienti (riferimento allo Stato creditore, anno d'imposta, natura fiscale, titolo esecutivo definitivo e importo) per consentire al contribuente la "ragionevole verifica" prevista dalla giurisprudenza; di conseguenza la CTR era cassata e il ricorso della contribuente avverso la cartella è stato rigettato. Per il ricorso n.r.g. 12649/2017 (invito al pagamento) il ricorso proposto dall'Agenzia è stato dichiarato inammissibile/inefficace per sopravvenuta carenza d'interesse, dato che la successiva cartella valida e autonoma aveva soddisfatto la pretesa in misura diversa; quindi la pronuncia regionale sull'invito non è stata ulteriormente confermata o riformata dalla Corte per ragioni di interesse processuale.

Norme richiamate

  • Convenzione OCSE/Consiglio d'Europa 25 gennaio 1988 (ratificata dalla legge 10 febbraio 2005, n. 19), art. 11, paragrafi 1 e 2

    1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato interpellato adotta, fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15, le misure necessarie al recupero dei crediti di natura fiscale del primo Stato, come se si trattasse di crediti tributari propri. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto ai crediti di natura fiscale che formano oggetto di un titolo che ne consente il recupero nello Stato richiedente e che non sono contestati, a meno che le Parti interessate non abbiano convenuto diversamente.

    La Corte ha richiamato l'art.11 come criterio che obbliga lo Stato richiesto ad adottare misure di recupero secondo le norme interne; ciò implica che la riscossione in Italia deve rispettare le regole italiane sulla cartella di pagamento, ma in un ambito di contestazioni giurisdizionali ristretto.

  • D.l. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, commi 13-14

    La norma riserva alla struttura regionale determinate attribuzioni relative ai grandi contribuenti, soprattutto in materia di accertamento e gestione del contenzioso; la Corte ha interpretato che tale riserva riguarda essenzialmente l'attività di verifica/accertamento e non stabilisce una competenza esclusiva alle sole Direzioni regionali in materia di riscossione.

  • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (Delibera Comitato direttivo n.4 del 30/11/2000, aggiornata)

    Il richiamo regolamentare alle funzioni regionali non è stato ritenuto idoneo a creare una esclusiva competenza regionale alla riscossione dei grandi contribuenti, limitando invece l'ambito riservato alle attività espressamente indicate dall'art.27.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 2

    Il modello della cartella di pagamento è disciplinato dalle norme nazionali; la cartella emessa in esecuzione della convenzione deve essere valutata in base ai requisiti previsti dalla normativa italiana sulla cartella.

  • D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 6

    Stabilisce il contenuto minimo della cartella di pagamento e l'indicazione sintetica degli elementi su cui si basa l'iscrizione a ruolo; la Corte ha ritenuto che un'indicazione sintetica e univoca, capace di identificare il titolo, è sufficiente per la "ragionevole verifica" del contribuente.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (motivazione)

    Richiama il principio di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha però bilanciato tale principio con la sufficienza del contenuto sintetico richiesto dalla normativa sulla cartella e dalla tutela del diritto di difesa nel ristretto ambito rimesso alla giurisdizione nazionale.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7

    Richiama obblighi di trasparenza e diritto di difesa del contribuente; la Corte ha considerato tali principi nel valutare la congruità delle informazioni fornite nella cartella.

  • Normativa e giurisprudenza richiamate in tema di assistenza alla riscossione

    La Corte ha richiamato precedenti con cui si afferma che l'Amministrazione italiana, nell'eseguire la riscossione per conto di uno Stato estero, deve notificare atti che rendano il contribuente consapevole dell'origine e della natura del debito, ma senza dover riprodurre integralmente tutti i documenti esteri.

Massime di principio

  • La riserva di competenza per "grandi contribuenti" prevista per attività di accertamento non implica automaticamente esclusività per l'attività di riscossione; la competenza alla riscossione può spettare agli uffici previsti dalle norme ordinarie salvo espressa previsione contraria.
  • Quando l'Italia presta assistenza alla riscossione per conto di uno Stato estero, l'atto di riscossione deve contenere informazioni sufficienti a consentire al contribuente una "ragionevole verifica" dell'origine e della natura del debito (es. Stato creditore, anno d'imposta, natura fiscale, riferimento a titolo esecutivo e importo), ma non richiede la trasposizione integrale di tutta la documentazione estera.
  • La valutazione della sufficienza della motivazione della cartella va operata concretamente in relazione all'ambito ristretto delle questioni devolute alla giurisdizione italiana: sono rilevanti indicazioni univoche che permettano l'identificazione del titolo e del debito più che dettagli analitici sull'originaria composizione del credito estero.
  • La mancata impugnazione specifica e contestuale della validità del titolo estero o l'assenza di allegazioni che dimostrino la sua inesistenza o non definitività può precludere alla contribuente il successo nell'impugnazione dell'atto di riscossione in Italia.
  • L'emissione successiva di una cartella di pagamento valida e autonoma può rendere privo di interesse un gravame dell'Amministrazione avverso un precedente atto meramente preparatorio o atipico (es. invito), con conseguente inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse.

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