Cassazione Civile, Sentenza n. 20190/2020 del 25/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione di sentenza della CTR che aveva respinto i ricorsi avverso tre avvisi di accertamento (Irpef, Iva, Irap per gli anni 1998-2000) derivanti da verifiche della Guardia di Finanza e accesso a dati bancari. In cassazione il ricorrente deduceva violazione del principio del contraddittorio per mancata comunicazione dell'avviso di trattazione davanti alla CTR e per omessa considerazione degli atti difensivi, asserendo che le proprie controdeduzioni erano state depositate ma inserite per errore in fascicolo relativo ad altro giudizio, con conseguente dichiarazione di contumacia e mancante motivazione su fatto decisivo.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Dall'esame del fascicolo acquisito non risulta provata la regolare costituzione del ricorrente davanti alla Commissione tributaria regionale; la ricevuta di deposito invocata (n. 87 d'ordine) non prova che le controdeduzioni si riferissero al giudizio di appello in contestazione, anche alla luce dell'ammissione dell'esistenza di altro giudizio pendente. Non essendo dimostrata l'effettiva lesione del contraddittorio, i motivi sono infondati. Spese di giudizio di legittimità a carico del ricorrente, liquidate in Euro 3.700 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. n. 546/1992
Richiama l'obbligo di comunicazione e le garanzie del contraddittorio in sede di trattazione; la Corte però richiede prova certa della effettiva costituzione nel specifico giudizio di appello per ritenere violato il contraddittorio
art. 360 cod. proc. civ. (n. 4)
Censura per presunta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte di legittimità valuta che tali doglianze richiedono prova dell'effettiva lesione e della regolare costituzione e, in assenza di prova, le censure sono infondate
art. 360 cod. proc. civ. (n. 5)
Censura relativa a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo; la Corte ritiene che non essendo provata la presenza degli atti difensivi nel fascicolo del giudizio impugnato, non sussiste responsabilità della motivazione
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Norma che giustifica l'accertamento induttivo o sintetico basato su elementi esterni (es. dati bancari) quando dalla verifica emergono operazioni non registrate; la CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato sulle risultanze bancarie rilevate dalla Guardia di Finanza
Massime di principio
- Per eccepire la violazione del contraddittorio in appello è necessario provare in modo specifico la regolare costituzione nel singolo giudizio di secondo grado; una generica ricevuta di deposito non è sufficiente se non è dimostrabile la riferibilità al fascicolo impugnato
- La dichiarazione di contumacia e l'omissione di valutare atti difensivi possono essere efficacemente contestate in Cassazione solo quando esista prova certa che tali atti furono effettivamente depositati nel fascicolo relativo al giudizio impugnato (es. riferimento esplicito a numero di ruolo o atto che colleghi il deposito al procedimento)
- In caso di errori della segreteria giudiziaria è opportuno produrre documentazione integrativa che colleghi il deposito al procedimento (comunicazioni, ricevute con numero di ruolo, posta certificata con oggetto e numero del processo) e sollevare tempestivamente istanza di integrazione o riapertura del termine per far valere l'errore
- Se si contesta la motivazione per omissione, bisogna dimostrare che le deduzioni sostanziali sono state rese disponibili al giudice del merito e che la loro mancata valutazione ha inciso sulla decisione; l'onere probatorio grava sulla parte che invoca il vizio
- Sotto il profilo sostanziale, accertamenti basati su riscontri bancari e su riscontri di irregolarità contabili possono legittimare rettifiche del reddito ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973, purché sussistano elementi concreti che attestino operazioni non registrate e la relativa connessione con l'imponibile
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