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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20044/2020 del 24/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso della prima rata dell'imposta sostitutiva versata dalla contribuente in relazione alla rideterminazione del valore di un terreno ricevuto per successione (perizia giurata) e successivamente ceduto. La contribuente aveva chiesto il rimborso sostenendo che, al momento della cessione, il terreno non aveva acquisito vocazione edificatoria e quindi non avrebbe dovuto produrre una plusvalenza tassabile; l'Agenzia negò il rimborso. Questione giuridica: se la scelta di avvalersi del regime di cui all'art. 7 legge 448/2001 (valutazione sulla base di perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva) possa essere revocata dopo il pagamento della prima rata in presenza di mutate circostanze di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la scelta del regime sostitutivo, formalizzata mediante la redazione della perizia giurata e il pagamento della prima rata dell'imposta, costituisca una manifestazione di volontà irrevocabile e non una mera dichiarazione di scienza correggibile. Solo il caso di errore essenziale e oggettivamente riconoscibile ai sensi dell'art. 1428 c.c. potrebbe giustificare una rettifica; tale situazione non ricorre nel caso in esame. Perciò la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è respinto. La Corte ha compensato integralmente le spese di merito e ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in euro 5.200,00 oltre spese prenotate.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b) TUIR (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917)

    «le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione»

    Definisce le plusvalenze tassabili; la Corte ha rilevato che l'assenza di vocazione edificatoria al momento della cessione incide sulla sussistenza del reddito diverso ma non consente di annullare retroattivamente una precedente opzione volontaria per il regime sostitutivo.

  • art. 7, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448

    «in luogo del costo o valore di acquisto, il valore determinato sulla base di una perizia giurata ... a condizione che il predetto valore fosse assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi»

    Attribuisce al contribuente la facoltà di assumere il valore determinato da perizia giurata in luogo del costo storico, a condizione di versare l'imposta sostitutiva: tale scelta è facoltativa e, secondo la Corte, vincolante una volta attuata con pagamento.

  • art. 7, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448

    imposta sostitutiva fissata nella misura del 4 per cento del valore del bene

    Stabilisce l'aliquota dell'imposta sostitutiva che il contribuente paga quando opta per la valutazione sulla base della perizia; il pagamento di tale imposta è elemento che concretizza l'opzione.

  • art. 1, comma 91, legge 24 dicembre 2007, n. 244

    Ha prorogato la possibilità di avvalersi del regime agevolato fino al 30 giugno 2008; rilevante per il corretto inquadramento temporale dell'opzione dell'interessata.

  • art. 1428 c.c.

    Norma sul vizio del consenso per errore essenziale e riconoscibile: la Corte ha indicato che solo un errore di questo tipo potrebbe rendere correggibile una scelta che altrimenti è irrevocabile.

  • art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602

    Procedure di rimborso previste dal DPR n. 602/1973 non sono applicabili nel caso in cui il pagamento derivi da una libera e consapevole opzione del contribuente e non da un errore formale o riconoscibile che ne giustifichi la restituzione.

Massime di principio

  • La scelta di avvalersi del regime di rideterminazione del valore tramite perizia giurata e del relativo versamento dell'imposta sostitutiva costituisce una manifestazione di volontà definitiva, non una semplice dichiarazione di fatto.
  • La successiva mancanza di vocazione edificatoria del terreno al momento della cessione non permette automaticamente di ottenere il rimborso delle imposte sostitutive già versate.
  • Solo l'ipotesi di errore essenziale e oggettivamente riconoscibile ai sensi dell'art. 1428 c.c. può giustificare la rettifica della scelta e l'eventuale rimborso.
  • Per ottenere un rimborso con successo è necessario dimostrare elementi giuridici o fattuali che configurino un vizio riconoscibile e rilevante dell'opzione originaria; l'incertezza sulle caratteristiche future del bene non è sufficiente.
  • I contribuenti devono valutare con cautela l'opzione per il regime sostitutivo e, in caso di dubbi, richiedere chiarimenti o astenersi dal versamento fino a certezza, perché il pagamento concretizza e rende vincolante la scelta.
  • La prassi giurisprudenziale privilegia la certezza del diritto fiscale rispetto ad eventuali ripensamenti successivi dovuti a mutate condizioni di fatto.

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