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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20043/2020 del 24/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto la compensazione delle spese di lite, in conseguenza dell'atto di rinuncia dell'Agenzia delle entrate e della dichiarazione di assenso della controparte, applicando gli artt. 390 e 391 c.p.c.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della decisione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Ferrara. La controversia originaria riguardava il diniego di rimborso IVA relativo al secondo trimestre 2007: l'Agenzia aveva ritenuto che la contribuente, essendo soggetto non residente, non avesse nominato un rappresentante fiscale con atto a data certa e quindi non poteva esercitare il diritto alla detrazione. Le giurisdizioni di merito avevano invece ritenuto che la nomina potesse risultare da comunicazione ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 633/1972 e che l'incarico potesse considerarsi conferito contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.P.R. n. 441/1997. In Cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso ma in data 13 novembre 2019 ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, con l'assenso della controparte anche alla compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 17

    La norma disciplina la rappresentanza fiscale per i soggetti non residenti; la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l'esercizio del diritto alla detrazione può dipendere dalla nomina del rappresentante fiscale

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 35

    Secondo la Commissione tributaria regionale la comunicazione all'ufficio ai sensi dell'art. 35 (dichiarazione di inizio attività) può essere idonea a far risultare la nomina del rappresentante fiscale

  • d.P.R. n. 441/1997, art. 1, comma 4

    La Commissione di merito ha ritenuto che l'incarico di rappresentante fiscale possa considerarsi conferito contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA, ai sensi di tale disposizione

  • cod. proc. civ., artt. 390 e 391

    La rinuncia al gravame comporta l'estinzione del giudizio; se la controparte assente o presente acconsente, le spese possono essere compensate

Massime di principio

  • La rinuncia dell'appellante in sede di legittimità determina l'estinzione del giudizio in Cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; è prassi che le spese siano compensate se la controparte ha dato assenso.
  • In materia IVA per i soggetti non residenti, la nomina del rappresentante fiscale può essere provata non solo con una lettera formale a data certa ma anche tramite comunicazioni amministrative (es. dichiarazione di inizio attività, richiesta partita IVA); tuttavia l'amministrazione può contestare la forma e la prova della nomina.
  • Per evitare contestazioni è opportuno che il conferimento dell'incarico al rappresentante fiscale sia documentato in modo chiaro e opponibile (atto a data certa, PEC, registrazioni ufficiali, copia della richiesta di partita IVA con indicazione del rappresentante).
  • In contenziosi tributari, valutare l'opportunità di ottenere l'assenso scritto della controparte in caso di transazione o rinuncia dell'Amministrazione per disciplinare anche la ripartizione delle spese e prevenire incertezze procedurali.
  • La giurisprudenza di merito può ammettere forme semplificate di nomina del rappresentante fiscale; tuttavia la prudenza sul piano probatorio rimane fondamentale: le parti dovrebbero raccogliere tutte le prove documentali della nomina e dell'effettivo esercizio dell'incarico.

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