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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24673/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Corte d'appello di Ancona aveva confermato il decreto del Tribunale di Ancona applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. I tre motivi di ricorso, pur formalmente prospettati come violazione di legge, contestavano in sostanza l'accertamento della attuale pericolosità della proposta e la concreta determinazione della durata della misura, sostenendo implicitamente un vizio della motivazione del provvedimento di secondo grado. La ricorrente ha anche depositato memoria difensiva successiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non fossero scrutinabili perché, sotto la veste della violazione di legge, si traducevano in censure alla motivazione del decreto impugnato, profilo non deducibile in questa sede ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011. Ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva logicamente motivato sia in ordine agli elementi fattuali da cui desumere la sussistenza e l'attuale perdurare della pericolosità, sia in ordine ai criteri seguiti per la quantificazione della durata della misura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011

    La norma è richiamata come base del limite di sindacato in cassazione sulle misure di prevenzione: non è consentito devolvere censure che, pur formulate come violazione di legge, attaccano in realtà la motivazione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, non sono deducibili censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge, si risolvano in contestazioni della motivazione del decreto impugnato.
  • L'accertamento della attuale pericolosità della persona sottoposta a misura di prevenzione è rimesso alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dalla legge.
  • Anche la determinazione della durata della misura di prevenzione, se sorretta da motivazione logica e coerente, non può essere aggredita in cassazione mediante doglianze che mirino soltanto a una diversa lettura degli elementi fattuali.
  • Quando il provvedimento impugnato dà conto in modo logico degli elementi da cui desume la pericolosità e dei criteri impiegati per quantificare la durata della misura, il ricorso che si limiti a contestare tali apprezzamenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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