Cassazione Penale, Ordinanza n. 32834/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi, poiché essi riproponevano le censure d'appello senza una critica argomentata alle motivazioni della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Bologna. I motivi riguardavano il mancato rinvio dell'udienza richiesto per impedimento del difensore e il mancato esercizio del diritto di querela. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano sostanzialmente quelle già formulate con l'appello, senza confrontarsi con le argomentazioni utilizzate dalla Corte d'appello per respingerle. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto l'istanza di rinvio non tempestiva e priva di indicazioni circa l'assoluta impossibilità del difensore di farsi sostituire; inoltre, aveva fornito una motivazione ritenuta congrua sul mancato esercizio del diritto di querela.
Norme richiamate
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.
La carenza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che riproponga in modo sostanzialmente pedissequo i motivi d'appello senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni mediante le quali la sentenza impugnata li ha respinti.
- La funzione dell'impugnazione richiede una critica argomentata al provvedimento impugnato, fondata sulla specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno del dissenso.
- Una richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore non fonda una valida censura se l'istanza non è tempestiva o non indica l'assoluta impossibilità del difensore di farsi sostituire, secondo quanto accertato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32726/2026 del 03/09/2026
- ordinanza_penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32728/2026 del 03/09/2026
- ordinanza_penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32730/2026 del 03/09/2026
- ordinanza_penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32733/2026 del 03/09/2026
- ordinanza_penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32734/2026 del 03/09/2026
- ordinanza_penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32735/2026 del 03/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →