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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07084/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma delle decisioni di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro tre sentenze favorevoli alla contribuente. La lite riguardava tre avvisi di accertamento IRES emessi per omessa contabilizzazione di elementi positivi di reddito relativi agli anni d'imposta indicati nel testo. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere deducendo che tutti gli avvisi oggetto di causa erano stati annullati in autotutela dall'Agenzia; anche l'Agenzia ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dando atto dell'annullamento di uno degli atti. La società ha documentato l'annullamento in autotutela dei tre avvisi e ha notificato l'istanza alla controparte, che non ha formulato osservazioni.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento oggetto del giudizio e ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione, ritenendo peculiare la dinamica processuale. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'evento sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    cd. «doppio contributo unificato»

    Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando sopravviene, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, un evento che determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, l'atto impositivo impugnato viene annullato in autotutela e tale circostanza è documentalmente provata, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'estinzione per cessazione della materia del contendere può essere pronunciata anche quando la controparte non si opponga all'istanza di estinzione notificata nel contraddittorio processuale.
  • In presenza di un evento sopravvenuto che elide integralmente l'oggetto della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
  • La compensazione delle spese è giustificata quando la definizione del giudizio dipende da una sopravvenienza processuale che rende peculiare la vicenda contenziosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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