Cassazione Penale, Sentenza n. 20545/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento del 06/07/2023 del Tribunale di Trento che aveva accolto la sua istanza nella parte relativa alla restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso due sentenze contumaciali (n. 690 del 2012 e n. 232 del 2012). Denunciava: 1) nullità processuale per aver il giudice deciso senza previa attivazione del contraddittorio in camera di consiglio previsto dall'art. 666, comma 3, c.p.p.; 2) omissione di pronuncia e motivazione contraddittoria perché il giudice, recependo il parere del pubblico ministero che riconosceva vizi di formazione dei titoli, non avrebbe però dichiarato la non esecutività dei titoli stessi, pur essendo tale declaratoria richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato interesse ad impugnare (art. 568, comma 4, c.p.p.). La Corte ha ritenuto che l'interessato aveva già ottenuto la restituzione nel termine per proporre impugnazione, risultato che ha rimosso il giudicato e fatto cessare l'esecuzione ai sensi dell'art. 175, comma 7, c.p.p.; pertanto la richiesta di declaratoria di non esecutività avrebbe avuto la medesima finalità (paralizzare l'esecuzione e consentire l'impugnazione) e non avrebbe apportato un vantaggio concreto e ulteriore. Eventuali profili di prescrizione sono stati considerati astratti e rimettibili all'eventuale fase di impugnazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Il ricorrente eccepiva la violazione di questa norma (contraddittorio in camera di consiglio). La Corte, dichiarando il ricorso inammissibile per mancanza di interesse, non ha affrontato e risolto il merito della sua censura su questo specifico profilo.
Richiede che l'impugnazione sia sorretta da un interesse immediato, concreto e attuale. La Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso in quanto la restituzione nel termine già ottenuta aveva rimosso il pregiudizio che il ricorrente voleva eliminare.
La restituzione nel termine rimuove il giudicato e fa cessare l'esecuzione eventualmente intrapresa; la Corte ha ritenuto che questo effetto aveva già prodotto il risultato pratico richiesto dal ricorrente.
La declaratoria di non esecutività delle sentenze contumaciali ha funzione di paralizzare l'esecuzione e consentire l'impugnazione; la Corte ha ritenuto che tale declaratoria non avrebbe apportato un vantaggio concreto aggiuntivo rispetto alla restituzione già concessa.
Prevede effetti sulla prescrizione in caso di restituzione nel termine. La Corte ha giudicato eventuali profili di sterilizzazione dei termini di prescrizione come teorici e rimandabili all'eventuale giudizio di impugnazione, non idonei a conferire interesse attuale all'impugnazione principale.
Norma che consente la condanna per spese e l'irrogazione di sanzioni a carico del ricorrente; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La concessione della restituzione nel termine per proporre impugnazione rimuove il giudicato e fa cessare l'esecuzione; ciò può rendere priva di interesse un'ulteriore richiesta di declaratoria di non esecutività se il suo effetto è sostanzialmente sovrapponibile.
- Per essere ammissibile in Cassazione un ricorso deve mostrare un interesse concreto e attuale a conseguire un risultato più favorevole rispetto alla situazione già ottenuta: la mera deduzione di vizi formali non basta se la statuizione impugnata non produce più un pregiudizio effettivo.
- Questioni teoriche relative alla prescrizione, connesse agli effetti della restituzione nel termine, possono essere ritenute meramente astratte e affrontate, se necessario, nelle fasi successive del giudizio di impugnazione mediante cognizione incidentale.
- La Corte può non entrare nel merito delle censure processuali se dichiara il ricorso inammissibile per mancanza di interesse e, in tal caso, può irrogare spese e sanzioni per impugnazioni ritenute irrituali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20323/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20324/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20325/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20326/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20327/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20328/2024 del 23/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →