Cassazione Civile, Ordinanza n. 01639/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (aggiudicatario)
La controversia
In una procedura di espropriazione immobiliare promossa da creditori di un debitore, l'immobile pignorato era occupato dal coniuge separato del debitore, al quale era stato assegnato in sede di separazione. Il giudice dell'esecuzione, tenendo conto dell'occupazione e dell'opponibilità dell'assegnazione ai creditori e all'aggiudicatario, aveva ridotto del 30% il prezzo base d'asta. L'immobile era poi stato aggiudicato al ricorrente. Successivamente, il giudice dell'esecuzione ha revocato l'aggiudicazione ex art. 586 c.p.c. e disposto un nuovo incanto, ritenendo che, alla luce di un precedente della Corte di cassazione, l'assegnazione della casa familiare fosse inopponibile ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione del provvedimento e che quindi la riduzione del prezzo base non fosse giustificata. L'aggiudicatario ha proposto opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che l'art. 586 c.p.c. non consente una revoca indiscriminata dell'aggiudicazione, ma solo in presenza di presupposti rigorosi; in particolare, ha dedotto che la sentenza di legittimità richiamata non costituiva un fatto nuovo, perché già pubblicata prima dell'aggiudicazione e comunque segnalata al giudice dell'esecuzione prima della revoca, e che la mera constatazione ex post di un prezzo potenzialmente più alto non integra il presupposto legale per revocare l'aggiudicazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il potere di revoca dell'aggiudicazione ex art. 586 c.p.c. non sia uno strumento generale rimesso a ripensamenti del giudice dell'esecuzione, perché ciò lederebbe la certezza del diritto, la speditezza dell'esecuzione e l'affidamento dell'aggiudicatario. Ha affermato che la revoca è consentita solo entro limiti rigorosi: in presenza di fatti nuovi sopravvenuti all'aggiudicazione, di irregolarità procedimentali che abbiano alterato la formazione del prezzo, oppure di circostanze già conosciute o conoscibili dal giudice dell'esecuzione in precedenza. Nel caso concreto nessuno di tali presupposti ricorreva, perché la ragione addotta per la revoca non era un fatto nuovo, non vi era una irregolarità procedimentale in senso proprio, e la circostanza posta a fondamento della revoca era già conoscibile. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione dell'aggiudicatario, annullando l'ordinanza di revoca dell'aggiudicazione. Ha inoltre condannato i resistenti al pagamento delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
viene invocato come vizio di violazione di legge per censurare la sentenza di merito che aveva confermato la revoca dell'aggiudicazione.
la revoca dell'aggiudicazione non è uno strumento generale e discrezionale; può essere disposta solo entro limiti rigorosi, in particolare in presenza di fatti nuovi sopravvenuti, di irregolarità procedimentali incidenti sul prezzo o di circostanze già conoscibili dal giudice dell'esecuzione.
le spese seguono la soccombenza; sono poste a carico solidale dei resistenti che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
la norma non consente di revocare l'aggiudicazione solo perché il giudice si accorga successivamente che il prezzo di vendita poteva essere maggiore.
Massime di principio
- Il potere del giudice dell'esecuzione di revocare l'aggiudicazione ex art. 586 c.p.c. è eccezionale e non può essere usato come rimedio generale per correggere errori di valutazione o ripensamenti successivi sulla congruità del prezzo di vendita.
- La revoca dell'aggiudicazione è legittima solo se intervengono fatti nuovi sopravvenuti, oppure se una concreta irregolarità del procedimento abbia inciso sulla formazione del prezzo in modo da impedire che l'offerta corrisponda al prezzo giusto secondo la sequenza legale.
- Non può essere disposta la revoca quando la circostanza posta a fondamento della decisione era già conosciuta o comunque conoscibile dal giudice dell'esecuzione al momento della vendita.
- L'affidamento dell'aggiudicatario e la certezza degli atti della procedura esecutiva costituiscono interessi meritevoli di tutela e limitano il potere di autotutela del giudice dell'esecuzione.
- La mera sopravvenuta consapevolezza che il prezzo base avrebbe potuto essere fissato diversamente non integra, di per sé, un presupposto idoneo alla revoca dell'aggiudicazione.
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