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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8575/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa sostenendo: assenza di artifici e raggiri (nessuna prova che avesse offerto un prezzo particolarmente conveniente), mancato dolo iniziale (poiché avrebbe riconosciuto il debito con atto idoneo) e che la sua condotta successiva avrebbe dovuto portare a una mitigazione della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivatamente accertato gli elementi del reato di truffa: fin dall'inizio il ricorrente avrebbe falsamente rappresentato di essere titolare di una rivendita attiva e avrebbe esibito un ordine di acquisto falsificato, idonei a integrare artifici e raggiri. Il riconoscimento del debito è stato valutato come un ulteriore espediente ingannevole, non adempiuto, e quindi non idoneo ad escludere il dolo. La decisione ha confermato la congruità della pena in relazione all'intensità del dolo e ai precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p. (truffa)

    La Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato: artifici e raggiri (falsa rappresentazione di titolarità di una rivendita e esibizione di un ordine d'acquisto fasullo) volti a conseguire il profitto mediante inganno della vittima.

  • norme processuali relative all'inammissibilità del ricorso e alle spese processuali/Cassa delle Ammende

    La declaratoria di inammissibilità è stata motivata come manifestamente infondata e generica; ne è conseguita la condanna alle spese processuali e alla somma per la Cassa delle Ammende commisurata al grado di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Per riconoscere la truffa è necessario verificare la presenza di artifici e raggiri e la successiva induzione in errore della vittima: false rappresentazioni sulle qualifiche professionali o documentazione falsificata sono elementi decisivi.
  • Il comportamento successivo dell'imputato (es. riconoscimento del debito o tentativi di riparazione) non elimina automaticamente il dolo iniziale; può essere valutato dal giudice in termini di attenuazione solo se realmente efficace e adempiuto.
  • Le valutazioni di merito del giudice e della corte d'appello riguardo ai fatti (esistenza di un ordine falso, reale intenzione ingannevole) sono difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
  • Un ricorso generico e che non affronta puntualmente la motivazione della decisione impugnata può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende.
  • Nella determinazione della pena il giudice considera l'intensità del dolo e i precedenti penali; chi non deduce tali elementi in ricorso difficilmente otterrà una revisione della quantificazione sanzionatoria in sede di cassazione.

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