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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08764/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di truffa: il difensore deduceva violazione di legge (art. 178 c.p.p.) e vizio di motivazione relativo alla notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello. Nel dettaglio: la notifica era stata affidata al servizio postale; il plico era stato restituito al mittente il 31/03/2025 per mancato ritiro; in data 27/03/2025 era stata eseguita una notifica sostitutiva al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., ossia prima della restituzione del plico e quindi prima che l'Autorità giudiziaria avesse conoscenza del fallimento della notifica. Perciò si sosteneva la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata notificazione all'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la questione della notificazione postale rientra nella giurisprudenza di legittimità che distingue nullità assolute (art. 179 c.p.p.) da nullità di regime intermedio sanabili (art. 184 c.p.p.). L'anticipata notifica sostitutiva al difensore effettuata prima della restituzione del plico è stata qualificata come notifica irregolare e non come omessa; pertanto determina una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente alla prima occasione utile (art. 182 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). Nel processo celebrato con rito cartolare la difesa avrebbe dovuto sollevare la nullità nelle conclusioni scritte: non avendolo fatto, l'eccezione è decaduta e la nullità è stata sanata. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore come forma sostitutiva quando la notifica al domicilio dell'imputato non è andata a buon fine; la disciplina è applicabile purché ricorrano le condizioni previste (elezione/dichiarazione di domicilio) e salvo casi di forza maggiore o caso fortuito che impediscano all'imputato di comunicare il mutamento.

  • art. 170, cod. proc. pen.

    Stabilisce che la restituzione del plico per irreperibilità attiva la procedura per la notificazione; interpretata in combinato con l'art. 161 per distinguere i due percorsi procedurali (nuove ricerche ex artt. 157-159 vs notifica al difensore).

  • art. 157 e art. 159, cod. proc. pen.

    Regolano le ricerche e la dichiarazione di irreperibilità e le successive modalità di notificazione (necessarie soprattutto nelle prime notificazioni all'imputato).

  • art. 178, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla nullità della notifica; la Corte lo ha considerato inquadrandolo nella disciplina generale delle nullità, ritenendo però che qui non ricorra la nullità assoluta invocata.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Prevede la nullità assoluta e insanabile per la notificazione omessa o per forme tali da risultare inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto. La Corte ha escluso che il caso di specie costituisca una nullità assoluta.

  • art. 184, cod. proc. pen.

    Prevede la sanatoria delle nullità non assolute (regime intermedio) quando l'irregolarità non è tempestivamente dedotta e l'atto ha comunque raggiunto la sua funzione informativa.

  • art. 182, cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini e le modalità per sollevare le nullità; la giurisprudenza interpreta che la nullità a regime intermedio debba essere eccepita alla prima occasione utile (es. nelle conclusioni scritte in rito cartolare oppure prima della deliberazione della sentenza di appello).

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese nel procedimento di cassazione; qui applicato unitamente alla statuizione di ammenda equitativamente fissata.

  • Sezioni Unite, n. 14573 del 25/11/2021 (dep. 2022) e giurisprudenza collegata

    Giurisprudenza di riferimento che distingue i casi in cui la notifica postale restituita legittima la notifica al difensore e chiarisce il rapporto tra art. 170 e art. 161 c.p.p.; la Corte ha seguito questi principi per escludere la nullità assoluta nel caso di anticipata notifica sostitutiva.

Massime di principio

  • La notifica sostitutiva al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. è ammessa quando la notifica postale è risultata infruttuosa e l'autorità è a conoscenza del fallimento della notificazione; se anticipata rispetto alla conoscenza effettiva del fallimento può costituire un'irregolarità ma non necessariamente una nullità assoluta.
  • Occorre distinguere fra omessa notificazione (che può generare nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.) e notificazione irregolare o anticipata (nullità di regime intermedio, sanabile ai sensi dell'art. 184 c.p.p. se non eccepita tempestivamente).
  • Le nullità di regime intermedio devono essere eccepite alla prima occasione utile: in primo grado entro la deliberazione della sentenza di primo grado; nell'appello prima della deliberazione della sentenza di appello; se non dedotte nei termini si intendono decadrle e l'atto si considera sanato.
  • In casi simili è fondamentale documentare immediatamente la successione temporale degli eventi (data di spedizione, attestazione postale di mancato recapito, data di restituzione al mittente, data di eventuale notifica al difensore) e sollevare l'eccezione processuale nelle prime memorie/conclusioni disponibili.
  • Se si ritiene che la notificazione sia totalmente inefficace (omessa o tale da non poter consentire la conoscenza effettiva dell'atto), va dedotta come nullità assoluta, che non è soggetta a decadenza; diversamente, preparare prova e tempestiva eccezione per evitare la sanatoria.
  • Rischi pratici: la mancata tempestiva eccezione può comportare l'inammissibilità del rimedio e l'addebito di spese e ammende in cassazione.

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