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Ordinanza

Ordinanza n. 151/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, oggetto di appello, relativa al rifiuto del rimborso delle spese legali sostenute dalla ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio, chiedendone la riforma e, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda il rifiuto del rimborso delle spese legali sostenute dalla ricorrente. L'istanza cautelare era fondata anche sull'assunto che il diniego potesse arrecare un pregiudizio al curriculum della ricorrente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora. Il pregiudizio prospettato è stato ritenuto esclusivamente economico; inoltre, il Collegio ha escluso che il rifiuto del rimborso delle spese legali potesse incidere sul curriculum della ricorrente. Non sono state quindi ritenute sussistenti le condizioni previste dall'art. 98 c.p.a. per la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)

    La sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata richiede la sussistenza delle condizioni cautelari di legge, tra cui un concreto periculum in mora; nel caso esaminato tale requisito è stato escluso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    e all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini della sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza appellata, non è sufficiente la prospettazione di un pregiudizio meramente economico, ove non siano indicate circostanze idonee a dimostrarne la gravità e l'irreparabilità.
  • Il rifiuto del rimborso delle spese legali, in assenza di ulteriori elementi concreti, non determina di per sé un pregiudizio cautelativamente rilevante sul curriculum professionale dell'interessato.
  • La mancanza del periculum in mora è sufficiente a impedire l'accoglimento dell'istanza cautelare, senza necessità di riconoscere una tutela interinale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelare

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