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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4328/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare eseguita con ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo del 6/06/2014, confermata dal Tribunale del riesame e revocata dal GIP il 28/10/2014 dopo interrogatorio. Ilardi era stato sottoposto a misura per reati indicati agli artt. 629 comma 2 e 513-bis c.p.; successivamente assolto dal GUP e in appello perché "il fatto non sussiste". Ilardi ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva rigettato la domanda sostenendo che il giudice della riparazione aveva errato nell'accertamento della "colpa grave": a suo dire la Corte di merito avrebbe rivalutato elementi esclusi dal giudice penale e non avrebbe indicato in modo specifico gli elementi costitutivi della colpa grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio per cui il giudice della riparazione può dare diversa valutazione probatoria rispetto al processo penale (il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio vale solo per la responsabilità penale) e che deve effettuare una valutazione ex ante degli elementi disponibili per stabilire se il comportamento abbia concorso a creare la falsa apparenza di illiceità. La Corte ha ritenuto motivata la valutazione della Corte d'appello che ha individuato elementi oggettivi e concreti (partecipazione al contesto di pressione, vantaggio derivante da un disegno illecito collegato a soggetti riconducibili a Cosa Nostra, atti intimidatori nei confronti di altra impresa) idonei a configurare colpa grave anche se non sufficienti per la condanna penale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Ilardi è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 629, comma 2

    Norma che disciplina il reato di estorsione; nel procedimento penale è stato il riferimento per la misura cautelare che ha dato origine alla detenzione ingiusta oggetto di riparazione.

  • Codice penale, art. 513-bis

    Norma relativa a condotte concorrenziali sleali/intimidatorie (come richiamata nel fatto); anche questo capo d'imputazione è stato posto a fondamento della misura cautelare iniziale.

  • Principio giurisprudenziale: autonomia valutativa del giudice della riparazione

    Il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale

    La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza (es. Cass. Sez.4, n.34438/2019; n.2145/2021; n.9212/2013) secondo cui il giudice della riparazione può e deve rivalutare ex ante tutti gli elementi probatori disponibili con un autonomo percorso logico-motivazionale per accertare se il danneggiato abbia concorso con dolo o colpa grave alla falsa apparizione di illiceità, indipendentemente dall'esito del processo penale.

  • Giurisprudenza su colpa grave nella riparazione per ingiusta detenzione

    La colpa grave, ai fini impeditivi della riparazione, si valuta sulla base della concreta capacità del comportamento del detenuto di aver determinato la falsa apparenza di reato; non è necessario che il comportamento integri un reato, ma che sia idoneo ad aver creato la apparenza di illiceità in chi ha adottato la misura cautelare.

Massime di principio

  • L'assoluzione nel processo penale non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione può accertare la presenza di dolo o colpa grave ex ante.
  • La colpa grave è valutata in termini di contributo del detenuto a creare la falsa apparenza di illiceità: può fondarsi su comportamenti non penalmente sanzionati ma che, considerati nel loro contesto, hanno favorito l'adozione della misura cautelare.
  • Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e deve motivare in modo specifico gli elementi che lo portano a ritenere sussistente la colpa grave; la mancata specificazione costituisce profilo utile in sede di impugnazione.
  • Comportamenti di partecipazione a pressioni, vantaggi derivanti da legami con organizzazioni illecite o condotte intimidatorie verso terzi aumentano il rischio che la riparazione sia esclusa per colpa grave.
  • In caso di contestazione della decisione negativa è strategico dimostrare l'assenza di elementi oggettivi che colleghino il comportamento del richiedente alla falsa apparenza di reato e contestare la congruità della motivazione della Corte di merito.
  • Per la difesa, è utile produrre prove che mostrino inattività, mancato vantaggio o assenza di iniziativa nell'evento che ha generato la misura cautelare, nonché evidenziare eventuali errori logico-motivazionali del giudice della riparazione.

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