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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34790/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per contravvenzioni in materia edilizia, sismica e paesaggistica. Con un unico motivo ha denunciato la violazione dell’art. 157 c.p., sostenendo che, essendo i reati più risalenti collocati nel maggio 2019 e risalendo la sentenza di primo grado al 12 luglio 2023, la prescrizione sarebbe maturata il 1° agosto 2025. Ha inoltre sostenuto che la disciplina della legge n. 103 del 2017 non fosse mai entrata sostanzialmente in vigore e fosse stata successivamente abrogata. La Corte ha calcolato, per i reati commessi nel maggio 2019, il termine ordinario complessivo di cinque anni, cui aggiungere un anno e sei mesi in applicazione della disciplina transitoria ratione temporis, oltre ai periodi di sospensione del procedimento: la prescrizione è così collocata al 5 gennaio 2026, dopo la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una doglianza manifestamente infondata. Ha chiarito che ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017, mentre per quelli commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina della legge n. 134 del 2021. Nel caso concreto, il calcolo della prescrizione, tenuto conto del termine ordinario, dell’aumento di un anno e sei mesi e delle sospensioni, conduceva al 5 gennaio 2026, successivamente alla sentenza d’appello. La prescrizione maturata dopo tale sentenza non è comunque rilevabile in presenza di un ricorso inammissibile, che impedisce la formazione di un valido rapporto d’impugnazione; il principio vale anche quando il ricorso mira sostanzialmente a far dichiarare una prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157, primo comma, c.p.

    ritenendo i più risalenti tra i reati contravvenzionali commessi nel maggio 2019, si giunge, con applicazione del termine ordinario complessivo di cinque anni (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.) al maggio 2024

    Per i reati considerati, il termine ordinario di prescrizione è stato computato in cinque anni a partire dal maggio 2019.

  • art. 161, secondo comma, c.p.

    ritenendo i più risalenti tra i reati contravvenzionali commessi nel maggio 2019, si giunge, con applicazione del termine ordinario complessivo di cinque anni (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.) al maggio 2024; deve poi essere aggiunto un anno e sei mesi, in forza della disciplina normativa sopra richiamata, applicabile ratione temporis, oltre alle sospensioni della prescrizione per sospensione del procedimento, giungendosi così alla data del 5 gennaio 2026, successiva alla pronuncia della sentenza impugnata

    Il computo applicato dalla Corte considera il termine ordinario complessivo di cinque anni, l’ulteriore periodo di un anno e sei mesi previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis e le sospensioni del procedimento.

  • legge n. 103 del 2017

    per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017

    La disciplina della legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

  • legge n. 134 del 2021

    mentre per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021

    La disciplina della legge n. 134 del 2021 si applica ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00

    Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017; per quelli commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina della legge n. 134 del 2021.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche quando dipende dalla manifesta infondatezza dei motivi, impedisce la formazione di un valido rapporto d’impugnazione e preclude la rilevazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
  • Il principio che preclude la rilevazione della prescrizione successiva alla sentenza impugnata opera anche quando il ricorso è sostanzialmente diretto a far valere proprio tale causa estintiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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