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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13814/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per illecita detenzione di sostanza stupefacente, relativa a cocaina del peso lordo di 112 grammi dalla quale potevano ricavarsi 554 dosi medie, concedendo le attenuanti generiche ed escludendo la recidiva. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, sostenendo che non fosse stata applicata la diminuzione per le attenuanti generiche nella massima estensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione della Corte d'appello sulla dosimetria della pena, osservando che, ai fini della concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, non è necessario che il giudice confuti singolarmente tutti gli elementi favorevoli allegati dall'imputato; è sufficiente che dia conto degli elementi sfavorevoli di preponderante rilievo e motivi il trattamento sanzionatorio complessivo come congruo rispetto all'esigenza di individualizzazione della pena. Nel caso concreto, i plurimi precedenti penali, inclusi precedenti specifici di notevole gravità, sono stati legittimamente valorizzati per descrivere negativamente la personalità del reo, pur senza essere considerati ai fini della recidiva perché risalenti nel tempo. Conseguentemente, essendo il ricorso inammissibile, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata dalla Corte, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato come parametro dell'individualizzazione della pena e della congruità del trattamento sanzionatorio complessivo.

Massime di principio

  • La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di legittimità o di merito di esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi gli elementi sfavorevoli di prevalente significato.
  • Ai fini della dosimetria della pena, il giudice può legittimamente considerare i precedenti penali dell'imputato, anche se risalenti e non idonei a fondare la recidiva, come indice della personalità negativa del reo e della complessiva congruità del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile, la condanna alle spese processuali si accompagna, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

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