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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25875/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una sentenza del GIP resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Dalla motivazione emerge che le censure proposte non erano deducibili in cassazione, perché non rientravano tra i motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: non erano infatti specificamente dirette a contestare l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile senza formalità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha rilevato che i motivi dedotti non rientravano nei casi tassativi di ricorribilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e ha disposto la declaratoria "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua in modo tassativo i soli motivi deducibili in cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena; le censure diverse sono inammissibili

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità"

  • Cassa delle ammende

    la condanna all'ulteriore somma è conseguenza legale dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità contro la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. non è consentito dedurre motivi generici o estranei alle specifiche categorie di vizi previste dalla legge, come la volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, la qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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