Sentenza n. 1179/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva: - del provvedimento del Questore della Provincia di Catanzaro n. -OMISSIS- del 31.10.2025, notificato al ricorrente in pari data, avente ad oggetto il divieto nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 6 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio di campionato di serie "A", "B", "Lega Pro" e serie "D", incluse tutte le Categorie Giovanili, (Eccellenza, Promozione, 1°, 2º,3°, Categoria) e giovani Dilettanti Juniores e Allievi), coppe Nazionali ed Internazionali o partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette, ovvero tutti gli incontri di calcio, organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C., disputati da qualsiasi squadra di calcio, nonché la Nazionale Italiana di calcio e la Nazionale Under 21, che verranno disputate sul territorio italiano, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all'Unione Europea, nonché di accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (ed i cui luoghi interdetti sono indicati nel provvedimento), per la durata di anni 5 (cinque), dalla notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Catanzaro recante DASPO della durata di cinque anni, con divieto di accesso agli stadi e ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto degli spettatori e partecipanti a manifestazioni calcistiche
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione a una condotta tenuta durante una partita di calcio. Secondo la contestazione posta a fondamento del provvedimento, egli avrebbe strattonato un calciatore per sottrargli la maglia, lo avrebbe aggredito verbalmente e minacciato di morte dopo il rifiuto del calciatore, avrebbe opposto resistenza agli operatori di polizia e avrebbe tentato di scavalcare la recinzione del settore, continuando a insultare nonostante gli inviti a calmarsi. Il ricorrente ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo di essersi limitato a chiedere la maglia e di avere avuto soltanto una reazione verbale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, l'insussistenza dei presupposti, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, nonché carenza di istruttoria, negando la pericolosità sociale della condotta. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa indicazione delle ragioni concrete per cui la condotta sarebbe stata idonea a porre in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e la violazione del principio di gradualità e proporzionalità, sostenendo che la durata quinquennale, pari al massimo edittale, non fosse adeguatamente giustificata.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e ha ritenuto che, alla luce della relazione di servizio e delle videoriprese, la condotta non fosse limitata a offese verbali, ma comprendesse il tentativo di strattonare il calciatore per sottrargli la maglia, minacce di morte, il rifiuto di allontanarsi dalla recinzione, ulteriori tentativi di scavalcamento e insulti agli operatori della DIGOS. Tali modalità esecutive sono state ritenute concretamente idonee a generare un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e a compromettere il regolare svolgimento della manifestazione, pericolo scongiurato dal tempestivo intervento delle Forze dell'ordine. Il Collegio ha qualificato il DASPO come misura amministrativa di prevenzione, per la quale non è necessaria la prova di una lesione effettiva dell'ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi ragionevole di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e su un giudizio probabilistico secondo la logica del "più probabile che non". Ha quindi ritenuto ragionevole, coerente e congruamente motivata la prognosi formulata dal Questore. Anche il terzo motivo è stato respinto: la durata di cinque anni, pari al massimo previsto dalla legge, è stata considerata proporzionata in ragione del tenore della minaccia e della gravità complessiva dei fatti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 401/1989
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di soggetti denunciati per episodi di violenza o di soggetti che, sulla base di elementi di fatto, abbiano tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l'ordine pubblico.
Il DASPO può essere adottato quale misura di prevenzione anche in assenza di una lesione effettiva dell'ordine pubblico o della commissione di un reato, quando la condotta, valutata sulla base di elementi di fatto, risulti concretamente e ragionevolmente idonea a generare pericolo o turbativa.
Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.
La durata del DASPO deve rispettare il limite legale da uno a cinque anni; la fissazione del massimo quinquennale è legittima quando motivata dalla gravità dei fatti e dal tenore delle minacce.
La motivazione del DASPO deve rendere comprensibile la concreta prognosi di pericolosità; nel caso esaminato il requisito è stato ritenuto soddisfatto dal riferimento alla condotta documentata nella relazione di servizio e nelle videoriprese.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alle garanzie procedimentali e al difetto di motivazione, ma il TAR ha ritenuto infondate le relative censure.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione e può essere adottato anche in assenza di una lesione effettiva dell'ordine pubblico, di una condanna penale o della consumazione di un reato, quando la condotta tenuta in occasione di una manifestazione sportiva presenti una concreta idoneità a generare pericolo o turbativa.
- Ai fini dell'adozione del DASPO è sufficiente una prognosi di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un giudizio probabilistico improntato alla regola del "più probabile che non"; non è richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria dell'accertamento penale.
- La valutazione della pericolosità può fondarsi sulla complessiva modalità della condotta, comprese aggressioni o minacce rivolte a partecipanti alla manifestazione, rifiuto di allontanarsi, tentativi di superare le recinzioni e opposizione agli operatori di polizia, anche quando l'evento lesivo sia stato evitato dal loro tempestivo intervento.
- La durata quinquennale del DASPO, pari al massimo previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, è legittima quando la gravità dei fatti e il tenore delle minacce giustificano, in modo congruo, la scelta della massima durata legale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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