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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22965/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l'appello proposto da Multari contro l'ordinanza del Tribunale di Verona che aveva disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare. Il motivo di cassazione denunciava violazione di legge (art. 304 c.p.p.), sostenendo che nel caso concreto non sussistevano i presupposti per la sospensione: a carico del ricorrente era contestata soltanto la tentata estorsione aggravata ex art. 628, comma 3, n. 1 c.p.; la maggior parte dei testi a carico del ricorrente erano già stati escussi e quindi la complessità del dibattimento non giustificava la sospensione dei termini per la sua posizione personale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei consolidati principi di giurisprudenza secondo cui, quando nel procedimento cumulativo siano presenti reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento ha natura oggettiva e opera anche nei confronti dei coimputati cui siano contestati reati non compresi nell'elenco. La Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la complessità del procedimento (numero elevato di testi ancora da escutere) e quindi il provvedimento non poteva essere sindacato in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 304 cod. proc. pen.

    art. 304 c.p.p. (sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per complessità del dibattimento)

    La Corte ha interpretato la causa di sospensione prevista dall'art. 304, comma 2, come avente natura oggettiva quando ricorrono i presupposti collegati ai reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), sicché la sospensione opera sull'intero procedimento e non è differenziabile per singoli imputati

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (elenco di reati rilevanti per il dibattimento)

    La presenza nel procedimento di reati ricompresi in quest'elenco giustifica, ai fini giurisprudenziali, il riconoscimento della sospensione dei termini per complessità, con effetti anche sui coimputati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 c.p.p. (condanna alle spese processuali in cassazione)

    Sulla base dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p. (adempimenti di cancelleria dopo pronuncia)

    Disposizioni operative delegate alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia

  • Cass. Sez. 5, n. 21745 del 02/04/2009 (Boccini)

    Sez. 5, n. 21745/2009 (Boccini)

    Principio secondo cui la causa di sospensione fondata sulla complessità del dibattimento, quando ricorra per i reati dell'art. 407, comma 2, ha natura oggettiva e non ammette posizioni differenziate

  • Cass. Sez. 2, n. 19942 del 17/02/2012 (Focarelli)

    Sez. 2, n. 19942/2012 (Focarelli)

    La sospensione dei termini presuppone la difficoltà del dibattimento o del giudizio abbreviato nel suo complesso, a prescindere dalle posizioni dei singoli imputati

  • Cass. Sez. U, n. 23381 del 31/05/2007 (Keci)

    Sez. U, n. 23381/2007 (Keci)

    Nei procedimenti cumulativi la sospensione per particolare complessità, se sussiste per taluno dei reati dell'art. 407, opera anche nei confronti dei coimputati cui siano contestati reati non inclusi nell'elenco

Massime di principio

  • Quando in un procedimento cumulativo sono contestati reati ricompresi nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., la sospensione dei termini di custodia cautelare per la complessità del dibattimento ha natura oggettiva e può estendersi a tutti i coimputati, anche se la specifica imputazione di ciascuno non è nell'elenco
  • La valutazione della "complessità" è fatta sul procedimento nel suo complesso (numero di testi, atti da compiere, articolazione istruttoria) e non sulla singola posizione processuale del singolo imputato
  • In sede di legittimità è difficile sindacare la valutazione discrezionale del giudice di merito circa la complessità, salvo vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione
  • Se si ritiene che non ricorrano i presupposti per la sospensione, l'azione utile è dimostrare in primo e secondo grado l'assenza oggettiva delle condizioni (es. assenza di reati dell'art. 407 nel fascicolo o di atti istruttori significativi) e non solo invocare la situazione personale del singolo imputato
  • La declaratoria di inammissibilità in Cassazione può comportare la condanna alle spese e, come nel caso esaminato, al versamento alla Cassa delle ammende; pertanto valutare anche il rischio processuale di un ricorso infondato
  • Per tentare di circoscrivere gli effetti della sospensione rispetto a una singola posizione, occorre preventivamente che il giudice di merito motivi espressamente sulla non estendibilità del beneficio al singolo imputato, fornendo elementi oggettivi che distinguano la sua posizione dalle ragioni di complessità del procedimento

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