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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11397/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Con il primo motivo ha lamentato la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, contestando la valutazione di gravità operata dal giudice di merito. Con un ulteriore motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, in particolare la pena base e l'esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e non confrontato in modo specifico con l'ampia motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato dichiarato non proponibile perché non risultava dedotto in appello ed è quindi nuovo in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato in rito il motivo sulla derubricazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, perché si trattava di una mera riproposizione di questioni già esaminate e risolte dalla corte territoriale con motivazione congrua e non arbitraria, fondata su quantità e purezza della sostanza, natura dello stupefacente, modalità dell'azione indicanti professionalità, acquisto a credito, precedenti specifici e commissione del fatto durante la detenzione domiciliare per fatti della stessa indole. Ha poi escluso l'esaminabilità del motivo sul trattamento sanzionatorio, perché non dedotto in appello e quindi nuovo in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti; la Corte richiama anche la possibilità di derubricazione nell'ipotesi lieve del comma 5, ma reputa corretta la mancata applicazione di tale ipotesi sulla base degli indici di gravità valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 609 c.p.p.

    In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni non sottoposte al giudice di appello; il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato dichiarato nuovo e quindi non esaminabile.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende richiede la verifica dell'assenza di colpa del ricorrente, che nella specie la Corte ha escluso.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione dell'ipotesi lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è inammissibile in cassazione quando si limita a riproporre le stesse censure già disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione di merito sulla sussistenza o meno della fattispecie lieve in materia di stupefacenti è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione; non è invece consentita la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
  • Ai fini della qualificazione della condotta ex art. 73 d.P.R. 309/1990, possono essere legittimamente valorizzati, in modo unitario, la quantità e purezza della sostanza, la natura dello stupefacente, le modalità operative sintomatiche di professionalità, l'acquisto a credito, i precedenti specifici e la commissione del fatto in costanza di misure restrittive per fatti analoghi.
  • In cassazione non sono proponibili per la prima volta questioni di trattamento sanzionatorio non devolute al giudice di appello; il ricorso per legittimità non può essere usato per introdurre motivi nuovi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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