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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05650/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato propone ricorso per cassazione contro un'ordinanza del tribunale emessa il 17/10/2024 in materia esecutiva, verosimilmente relativa al riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna. Dalla motivazione emerge che l'istanza riguardava sentenze di condanna per furti e rapine, qualificate dal giudice come reati predatori, e che il ricorrente censurava: 1) l'affermazione di inammissibilità o infondatezza del primo motivo, che secondo la Corte era composto solo da citazioni giurisprudenziali senza una critica specifica al ragionamento dell'ordinanza; 2) il secondo motivo, con cui si contestava la mancata valorizzazione del criterio dell'omogeneità tra le fattispecie violate e l'assenza di un unico disegno criminoso, ma senza confrontarsi con gli ulteriori indici richiesti dalla giurisprudenza e con la rilevata distanza temporale di oltre quattro anni tra il primo e l'ultimo reato; 3) il terzo motivo, diretto contro un refuso nell'indicazione dei titoli di reato, ritenuto irrilevante perché non incidente sulla ratio decidendi; 4) il quarto motivo, fondato sulla pretesa erroneità del riferimento a plurimi periodi di detenzione subiti dal ricorrente, anch'esso considerato non decisivo e dedotto in modo assertivo, senza dimostrare un concreto travisamento idoneo a incrinare la motivazione. La Corte richiama, come parametri di valutazione della continuazione, la necessità di verificare indicatori concreti della volizione unitaria e l'insufficienza di un solo indice, specie quando i reati siano distanti nel tempo e non sia prospettata una continuazione per gruppi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché aspecifici o comunque non decisivi: il primo e il secondo non si confrontavano adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata; il secondo, in particolare, non superava il rilievo della distanza temporale di oltre quattro anni tra il primo e l'ultimo reato e l'assenza di deduzione di una continuazione per gruppi; il terzo investiva solo un refuso privo di incidenza logica; il quarto contestava un passaggio motivazionale non decisivo e non indicava un travisamento effettivamente compromettente la tenuta dell'ordinanza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    Il ricorso in sede esecutiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; motivi meramente assertivi o privi di critica articolata sono inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in richiami giurisprudenziali o affermazioni generiche, senza una critica puntuale e argomentata al percorso logico della decisione impugnata.
  • In tema di continuazione, il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso richiede una verifica complessiva di indicatori concreti, tra cui omogeneità delle violazioni, bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e sistematicità; nessuno di tali indici è di per sé sufficiente se i fatti appaiono frutto di determinazione estemporanea.
  • La sola omogeneità tra reati non basta a dimostrare la continuazione quando manchi la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
  • Il criterio temporale è un indice rilevante della volizione unitaria: una distanza significativa tra i fatti, specie se superiore a più anni e in assenza di continuazione per gruppi, può legittimare il diniego della continuazione.
  • Un refuso o un'imprecisione materiale del provvedimento non determina l'annullamento se non incide sulla ratio decidendi e non altera la tenuta logica complessiva della motivazione.
  • La censura per travisamento del fatto deve indicare in modo specifico come l'errore denunciato abbia inciso in modo decisivo sulla motivazione; contestazioni meramente assertive su passaggi non essenziali non bastano a scalfire il provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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