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Ordinanza

Ordinanza n. 2204/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego relativo al riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado concernente il riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna. In appello è stata proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza. Il Ministero ha sostenuto, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, che la pretesa al riconoscimento non potesse essere accolta alla luce dei principi europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare quando il titolo conseguito nello Stato membro d’origine non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di carattere ufficiale. L’appellata non si è costituita.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. In sede di sommario esame, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dei motivi d’appello, richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 novembre 2025, cause C-340/2024 e C-422/2024, secondo cui, in forza della fiducia reciproca sottesa al sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche, lo Stato membro ospitante non è tenuto a prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto nello Stato membro d’origine se tale titolo non è legalmente riconosciuto da quest’ultimo ed è privo di qualsiasi carattere ufficiale. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto irragionevole imporre al Ministero di riesaminare l’istanza di riconoscimento in un contesto nel quale la pretesa originaria appariva prima facie infondata. È stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del merito al 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello e della sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

  • Sistema dell’Unione europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali

    Alla luce della fiducia reciproca tra gli Stati membri, lo Stato ospitante non è obbligato a riconoscere o prendere in considerazione un titolo di formazione privo di riconoscimento legale e di carattere ufficiale nello Stato d’origine.

Massime di principio

  • Nel sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali, lo Stato membro ospitante non è obbligato a prendere in considerazione un titolo di formazione conseguito nello Stato membro d’origine quando tale titolo non sia legalmente riconosciuto da quest’ultimo e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in tale Stato.
  • In sede cautelare d’appello, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando la sentenza di primo grado si ponga prima facie in contrasto con un recente orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea su una questione decisiva per la controversia.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, può essere sospesa l’esecutività di una sentenza che imponga all’amministrazione il riesame di un’istanza quando la pretesa sostanziale posta a fondamento del giudizio appaia prima facie infondata e il riesame determini un irragionevole aggravio dell’attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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