Cassazione Civile, Ordinanza n. 32000/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'istanza del ricorrente ex L. n. 197 del 2022, contenente la rinuncia senza riserva alcuna al presente giudizio, e ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Le spese sono state poste a carico di chi le ha sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente, in qualità di titolare di una ditta individuale, aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013, relativo a IRPEF e addizionali, IRAP e IVA. L'accertamento traeva origine da una segnalazione su un PVC redatto nei confronti di una società ritenuta "cartiera" o "fantasma", che avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione il contribuente proponeva ricorso affidato a un solo motivo, ma in corso di giudizio depositava istanza ex L. n. 197 del 2022 dichiarando senza riserve la volontà di rinunciare al giudizio e chiedendo la sospensione del procedimento fino al pagamento dell'intero importo rateizzato.
Norme richiamate
La Corte considera l'istanza presentata dal ricorrente ai sensi della legge come manifestazione di rinuncia al giudizio, idonea a determinare l'estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e senza riserve al giudizio, quando ritualmente proposta dalla parte ricorrente, determina l'estinzione del processo.
- In presenza di istanza di definizione agevolata accompagnata da rinuncia al giudizio, la Corte non decide il merito del ricorso ma prende atto dell'effetto estintivo del procedimento.
- L'estinzione del giudizio comporta che non vi sia esame dei motivi di ricorso e che le spese restino regolate secondo quanto indicato nel provvedimento estintivo.
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