Cassazione Penale, Ordinanza n. 03570/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'11/02/2025. Dal testo emerge che il primo motivo investiva la configurabilità dello stato di necessità putativo, deducendo censure in fatto sulla ricostruzione della vicenda e sulla valutazione già svolta dai giudici di merito. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, contestando la valutazione negativa del percorso di vita e dei precedenti dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché generico, meramente fattuale e reiterativo di doglianze già disattese; il secondo perché aspecifico e manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale aveva comunque motivato sulla non concedibilità delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti e dell'assenza di elementi favorevoli, a prescindere dall'erroneo riferimento alla loro già avvenuta concessione in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la sanzione economica prevista. Non risultano ulteriori statuizioni sul merito della responsabilità, che resta ferma secondo la sentenza impugnata.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valorizzando il pregresso stile di vita dell'imputato, desunto dai precedenti penali, e l'assenza di elementi positivi favorevoli.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamato il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile presuppone che il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le doglianze che si risolvono nella mera contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi logici o giuridici, sono inammissibili in cassazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che ripropone questioni già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata senza confrontarsi in modo puntuale con la relativa motivazione.
- La censura sulle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata quando la decisione di merito dia conto, in modo non illogico, della negativa personalità dell'imputato, dei suoi precedenti e dell'assenza di elementi favorevoli.
- L'erroneo riferimento della corte di merito alla già avvenuta concessione delle attenuanti in primo grado non è di per sé decisivo se la sentenza impugnata contenga comunque una autonoma e sufficiente motivazione sul diniego.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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