Cassazione Penale, Ordinanza n. 38055/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per tentato furto aggravato, ricettazione e danneggiamento, con riconoscimento della continuazione solo tra i capi relativi al tentato furto e al danneggiamento. I motivi di ricorso hanno dedotto, in sintesi, violazione di legge e vizio di motivazione: 1) per la mancata assoluzione dal tentato furto aggravato, sostenendo anche l'esistenza di un difetto di gravità indiziaria e invocando la desistenza volontaria o il recesso attivo; 2) per le medesime ragioni, nuovamente in relazione al tentato furto; 3) per la mancata assoluzione dal danneggiamento; 4) per la ritenuta responsabilità per ricettazione; 5) per il mancato inserimento della ricettazione nel vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. La Corte di appello aveva ritenuto il fatto concreto così ricostruito: l'imputato era stato sorpreso dalla polizia vicino a una scala utilizzata poco prima per raggiungere un appartamento al primo piano e provocare l'effrazione della finestra della cucina, con abbigliamento idoneo a occultare l'identità e con gli strumenti da scasso; nel tentativo di fuga aveva inoltre saltato sul cofano di un'auto, provocandone graffi e segni di calpestio; al momento dell'arresto era stato trovato in possesso di documenti ed effetti personali di terzi, provenienti da un precedente furto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi reiterativi delle censure di appello e comunque diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha comunque osservato che la Corte di merito aveva motivato in modo logico ed esaustivo la sussistenza del tentato furto aggravato e l'insussistenza di una desistenza volontaria, poiché l'azione si era interrotta per l'intervento delle forze dell'ordine e non per scelta libera dell'agente. Il terzo motivo è stato respinto perché la danneggiabilità dell'auto era stata correttamente desunta dai graffi e dai segni di calpestio sul cofano. Il quarto è stato ritenuto infondato, essendo stato accertato il possesso da parte dell'imputato di documenti ed effetti personali provenienti da un furto precedente, integrando così la ricettazione. Il quinto motivo è stato qualificato come manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva escluso la continuazione tra ricettazione e gli altri reati per mancanza di elementi indicativi di un medesimo disegno criminoso, non essendo sufficiente il solo dato temporale o la mera occasionalità della concomitanza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; non basta la mera contiguità temporale o l'occasionalità della concomitanza dei fatti
il danneggiamento è integrato dalla produzione di segni materiali di deterioramento sulla cosa altrui, come graffi e segni di calpestio
la ricettazione è ravvisabile quando l'imputato sia trovato in possesso di beni o documenti provenienti da precedente furto, in assenza di spiegazioni incompatibili con la provenienza illecita
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non può essere sollecitata una nuova valutazione del compendio probatorio, quando le censure mirano solo a una diversa lettura dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- La desistenza volontaria dal tentativo è configurabile solo se la mancata consumazione dipende da una scelta libera e non necessitata dell'agente; se l'azione si arresta per l'intervento di fattori esterni, come il sopraggiungere delle forze dell'ordine, non vi è desistenza.
- Ai fini della punibilità del tentativo assumono rilievo l'idoneità degli atti e la loro univoca direzione al delitto, da valutarsi ex ante in relazione alle concrete modalità della condotta.
- Il delitto di danneggiamento può essere integrato anche da condotte che producono graffi, abrasioni o altri segni di deterioramento materiali sulla cosa altrui.
- La ricettazione è configurabile quando il soggetto sia trovato in possesso di beni di provenienza delittuosa e gli elementi fattuali rendano logicamente sostenibile la consapevolezza della loro origine illecita.
- La continuazione tra reati non può essere desunta dal solo dato temporale o dalla mera occasione; occorre un indice concreto della preesistenza di un medesimo disegno criminoso.
Come è indicizzato
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