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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24464/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non proponibile il motivo perché estraneo all'oggetto dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., che limitava l'impugnazione alla sola pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio con concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. L'unico motivo dedotto censurava la mancata riqualificazione giuridica dei fatti contestati, chiedendo che l'attività ritenuta illecita nei due capi di imputazione fosse qualificata come incauto acquisto. La Corte di cassazione ha rilevato che tale doglianza non era ammissibile perché, nel concordato concluso tra le parti, era stata espressamente rinunciata ogni impugnazione diversa da quella relativa alla rideterminazione della pena; inoltre, sul trattamento sanzionatorio le parti avevano già raggiunto un accordo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello le parti rinunciano ai motivi di impugnazione diversi da quelli concernenti la rideterminazione della pena; i motivi estranei a tale oggetto sono inammissibili.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di appello è definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., l'ambito dell'impugnazione successiva resta limitato alle questioni non coperte dalla rinuncia pattizia e, in particolare, alla sola rideterminazione della pena se così convenuto.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto è inammissibile in cassazione se le parti, con il concordato, hanno rinunciato a contestazioni diverse dalla pena e hanno già definito l'accordo sul trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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