Cassazione Penale, Ordinanza n. 03185/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo evidente l'inammissibilità e quindi ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e aveva rideterminato in senso più favorevole la pena, confermando però nel resto la decisione di primo grado di condanna per il delitto aggravato di lesioni personali. L'unico motivo deduceva l'immotivata esclusione dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. e il difetto di motivazione sulla commisurazione della pena, senza prospettare l'illegalità della sanzione. La Corte ha ritenuto che, nel concordato in appello, sono proponibili in cassazione solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione, mentre sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione; pertanto il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà di aderire all'accordo, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto al concordato.
La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo di ricorso quando si contesti una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., se non nei limiti consentiti dalla disciplina del concordato.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La pronuncia di appello resa a seguito di concordato vincola il thema decidendum in cassazione ai soli profili consentiti dalla norma.
Il giudice è tenuto a rilevare l'eventuale causa di proscioglimento solo nei limiti compatibili con il rito e con i motivi proponibili.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria immediata dell'inammissibilità senza formalità ulteriori.
Prevede la conseguente sanzione economica a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel concordato in appello il ricorso per cassazione ha un perimetro ristretto: sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che ripropongono motivi rinunciati con l'accordo o che contestano la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. fuori dai casi consentiti dalla disciplina del concordato.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo quando si traducono in illegalità della sanzione, ossia quando la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; il mero difetto di motivazione sulla quantificazione non basta.
- L'evidente inammissibilità del ricorso legittima la declaratoria de plano e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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