Cassazione Civile, Sentenza n. 19638/2020 del 21/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per omesso pagamento della tassa portuale sulle operazioni di imbarco e sbarco di oli minerali effettuate tramite piattaforme/terminali marittimi nel periodo 10/09/2002 - 31/12/2005; dedotte nullità per decadenza/ prescrizione per notificazione tardiva (atto notificato il 22/06/2012), mancato contraddittorio endoprocedimentale, errata delimitazione della circoscrizione portuale (le piattaforme sarebbero fuori dall'area portuale), vizio di motivazione e presunta incompatibilità con il diritto dell'Unione europea (discriminazione e ostacolo alla libertà di prestazione di servizi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la tassa portuale sia un tributo interno (non doganale) soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., escludendo dunque la decadenza riferita ai termini doganali. Ha affermato che non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per le imposte domestiche in assenza di specifica norma. Ha confermato che la tassa si applica alle operazioni di imbarco/sbarco effettuate su qualsivoglia scalo, approdo o struttura di ormeggio (anche offshore, come piattaforme) purché ricadenti nella circoscrizione dell'autorità portuale determinata con i decreti ministeriali ovvero, in assenza di area istituita, nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità marittima entro il mare territoriale. Ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e ha ritenuto non fondata la censura di incompatibilità con il diritto UE. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; le spese sono compensate integramente.
Norme richiamate
I. 9 febbraio 1963, n. 82, art. 33
Individua la "tassa portuale" di sbarco e imbarco; la Corte la qualifica come tributo interno e ne individua il regime applicativo.
I. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 28, comma 6
Ha esteso l'applicazione della tassa portuale a tutti i porti a decorrere dal 1° luglio 1994; articolo rilevante per individuare il presupposto impositivo.
T.U. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84
Norma relativa ai diritti doganali: la Corte dichiara inapplicabile tale disciplina alla tassa portuale, atteso che questa è tributo interno e non imposta doganale.
d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5
Richiamato con riferimento alla disciplina dei termini di decadenza/accertamento doganale: la Corte ritiene non applicabile tale disciplina alla tassa portuale.
art. 2946 c.c.
Applicata dalla Corte come termine ordinario di prescrizione decennale alla tassa portuale, in quanto tributo interno.
I. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 982, 985, 986
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonché quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.
Integra e chiarisce che la tassazione comprende operazioni svolte in qualsiasi tipo di approdo o struttura di ormeggio (anche offshore), rafforzando l'interpretazione estensiva dell'ambito soggettivo e territoriale della tassa portuale.
d.P.R. 28 maggio 2009, n. 107
Regolamento che ribadisce la soggezione delle navi alle tasse connesse alle operazioni nelle aree portuali, anche se tali aree non sono "porti" in senso stretto.
I. n. 84/1994, artt. 4, comma 4 e 6, comma 7
Prevedono i decreti ministeriali che determinano la circoscrizione territoriale delle aree portuali: la loro individuazione è rilevante per stabilire se uno scalo rientra nell'ambito di applicazione della tassa; tuttavia la Corte osserva che, in assenza di area istituita, rileva l'ambito territoriale di competenza dell'Autorità marittima.
I. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Norma processuale/procedimentale richiamata in relazione al contraddittorio: la Corte conferma che non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per le imposte domestiche in assenza di specifica norma.
Codice di procedura civile, art. 360 e art. 112 c.p.c.
Richiamati in relazione alla dedotta nullità per mancato esame della questione di compatibilità con il diritto UE: la Corte ritiene la questione già risolta da precedente giurisprudenza e dunque non fondata.
Massime di principio
- La tassa portuale di sbarco/imbarco è un tributo interno (non doganale) e soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; non si applicano automaticamente i termini di decadenza doganali.
- Non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per le imposte domestiche salvo che una specifica norma lo preveda; quindi l'assenza di un contraddittorio non vale di per sé a nullificare l'accertamento.
- La tassa si applica a operazioni svolte su qualsiasi scalo, approdo o struttura di ormeggio (anche offshore come piattaforme) purché ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità portuale determinata da d.m. o, in assenza di area istituita, nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità marittima entro il mare territoriale.
- Se l'approdo è al di fuori della circoscrizione territoriale dell'Autorità marittima (e quindi esterno al mare territoriale o a competenza diversa), la tassa non può essere applicata; perciò va accertata la competenza territoriale al momento delle operazioni.
- La disciplina nazionale sulla tassa portuale è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione europea; le censure di incompatibilità richiedono profili nuovi o questioni pregiudiziali non già decise dalla giurisprudenza consolidata per giustificare un rinvio alla Corte di Giustizia.
- Nelle controversie senza un orientamento giurisprudenziale consolidato sulle questioni sollevate, la compensazione integrale delle spese processuali può essere disposta.
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