Cassazione Penale, Ordinanza n. 31993/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto avverso la sentenza della Corte di appello resa all'esito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., dopo che in appello le parti avevano raggiunto un accordo e l'imputato aveva rinunciato ai motivi di impugnazione attinenti al giudizio di responsabilità. Il ricorrente deduceva l'incongruità del percorso motivazionale della Corte di appello, censurando in particolare la qualificazione del trattamento sanzionatorio irrogato. La Corte di cassazione rileva tuttavia che, in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili soltanto vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono scrutinabili doglianze sui motivi rinunciati né contestazioni sulla dosimetria della pena che non integrino illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano dirette contro profili non deducibili in cassazione dopo un concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., poiché attinenti ai motivi rinunciati e non a vizi di formazione del consenso, difformità della decisione rispetto all'accordo o illegalità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato sui motivi in appello; la sentenza emessa all'esito di tale rito speciale è impugnabile in cassazione solo per vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo, non per questioni sui motivi rinunciati o sulla mera determinazione della pena, salvo illegalità della sanzione.
Ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con provvedimento de plano, senza formalità, nei casi previsti dalla norma, in relazione all'art. 591, comma 2, c.p.p.
È richiamato come base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato sui motivi in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se investe vizi inerenti alla formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione giudiziale.
- Sono inammissibili le censure che ripropongano motivi ai quali l'imputato abbia espressamente rinunciato nel concordato.
- La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di regola deducibile in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando il ricorso non evidenzi un vizio riconducibile ai limiti del concordato.
- Le doglianze sulla sola determinazione della pena non sono ammissibili, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Quando il ricorso è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la Corte può decidere de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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