Cassazione Civile, Ordinanza n. 22138/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società aveva presentato all'Agenzia delle entrate un'istanza ex art. 182-ter l.fall. nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti; l'ufficio provinciale si era espresso favorevolmente, ma la direzione regionale aveva poi comunicato il diniego. La società aveva impugnato tale diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. L'Agenzia delle entrate ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia non appartenesse alla giurisdizione del giudice tributario, ma a quella ordinaria del tribunale fallimentare. La società ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso, affermando la giurisdizione della CTP.
La decisione
La Corte, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, nella sua declinazione di giudice competente per le procedure concorsuali. Ha quindi escluso la giurisdizione del giudice tributario sulla controversia relativa al mancato assenso dell'Agenzia delle entrate alla proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 182-ter l.fall. Le spese del procedimento sono state compensate per la novità e complessità della questione e per il recente consolidarsi della giurisprudenza sul punto.
Norme richiamate
istanza ex art. 182 ter, LF
Le controversie sul mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari ex art. 182-ter l.fall. spettano al giudice ordinario fallimentare, non al giudice tributario.
artt. 180, 182-bis e 182-ter l.fall.
disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter I.fall.
Dal loro coordinamento, anche nel testo modificato dal codice della crisi, la Corte ricava la prevalenza dell'interesse concorsuale su quello tributario nel segmento considerato.
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Non è in generale applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, ma può costituire criterio interpretativo nei segmenti di continuità con la disciplina previgente.
d.l. n. 125 del 2020, art. 3, comma 1-bis
art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 125 del 2020
Richiamato insieme alle modifiche del d.lgs. n. 14/2019 per confermare la continuità normativa dell'istituto.
Massime di principio
- Le controversie relative al diniego o al mancato assenso dell'amministrazione finanziaria sulle proposte di trattamento dei crediti tributari formulate nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti appartengono alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, poiché la questione incide su un istituto della procedura concorsuale e non su un autonomo rapporto tributario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, non assume rilievo la natura tributaria del credito, quando la disciplina applicabile inserisce il trattamento del credito in una procedura concorsuale con prevalenza dell'interesse concorsuale.
- Le disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non si applicano in via generale alle procedure aperte prima della loro entrata in vigore, ma possono essere utilizzate come criterio interpretativo ove tra vecchia e nuova disciplina vi sia continuità normativa.
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