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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02584/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la doglianza perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per tentato incendio. Con un unico motivo, integrato da memorie difensive, ha chiesto un riesame nel merito della vicenda, sostenendo in sostanza che quanto accaduto integrasse soltanto un tentativo di incendio caratterizzato da una diffusività tale da non consentire la configurazione del delitto di cui all'art. 424 c.p. La Corte di cassazione rileva che la censura tendeva a un nuovo apprezzamento del fatto, già valutato in appello nel rispetto della logica e delle emergenze probatorie, e richiama il principio secondo cui il reato di danneggiamento seguito da incendio presuppone il sorgere di un pericolo di incendio; se invece il fuoco appiccato non è idoneo a generare tale pericolo, non è configurabile la fattispecie corrispondente.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale norma che disciplina il tentativo, in relazione al reato contestato

  • art. 423 c.p.

    norma indicata nel capo di imputazione come fattispecie per il tentato incendio contestato

  • art. 424 c.p.

    richiamato nel motivo difensivo e nel principio di diritto, per escluderne la configurabilità quando il fuoco appiccato non sia idoneo a generare un pericolo di incendio

  • art. 423 cod. pen.

    utilizzato nel passaggio giurisprudenziale richiamato per distinguere il delitto di incendio dalle ipotesi minori di danneggiamento seguito da incendio

  • art. 424 cod. pen.

    utilizzato nel passaggio giurisprudenziale richiamato per indicare la fattispecie che presuppone il pericolo di incendio ma non l'incendio vero e proprio

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito richiedere una pura rivalutazione del merito della vicenda processuale quando la motivazione della sentenza impugnata risulti logicamente coerente e aderente alle emergenze probatorie.
  • Il delitto di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, che dal fuoco appiccato sorga un pericolo di incendio; se tale pericolo non si determina, la fattispecie non è configurabile.
  • Quando chi appicca il fuoco alla cosa altrui realizza soltanto un danneggiamento senza che sorga né un incendio né il pericolo di incendio, la condotta resta nell'alveo del danneggiamento e non trasmigra nelle più gravi ipotesi di incendio o di danneggiamento seguito da incendio.
  • La distinzione tra danneggiamento, danneggiamento seguito da incendio e incendio dipende dall'effettiva idoneità diffusiva del fuoco e dal concreto pericolo per la pubblica incolumità.

Come è indicizzato

MaterieIncendio e disastro
RamiIncolumità pubblica
IstitutiTentativo

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