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Ordinanza

Ordinanza n. 14065/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di rigetto/rifiuto della domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivo lavoro subordinato formulata dal sig. -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-in Albania, (C.F. PRIVO DI CODICE FISCALE), emesso dal Ministero degli Affari Esteri e della Coope-razione Internazionale – Ambasciata d’Italia in Albania- Tirana il 24/12/2025 e notificato al ricorrente in pari data.

Giustizia amministrativa202603360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 24 dicembre 2025 con cui l’Ambasciata d’Italia in Albania aveva rigettato o rifiutato la domanda di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, poiché non risulta impugnata la presupposta revoca del nulla osta al lavoro.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né ha dichiarato definitivamente la sua inammissibilità. Ha sottoposto alle parti, nel rispetto del contraddittorio, l’unica questione relativa all’ammissibilità del ricorso in assenza dell’impugnazione della revoca del nulla osta presupposto, assegnando trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 1° dicembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Impone al giudice, quando rileva d’ufficio una questione decisiva non esaminata dalle parti, di sottoporla al contraddittorio prima della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati unitamente alla disciplina nazionale a sostegno dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva per l’ammissibilità del ricorso e non previamente discussa dalle parti, deve attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • L’impugnazione del diniego di visto può porre una questione di ammissibilità qualora non sia stata impugnata anche la presupposta revoca del nulla osta al lavoro; la decisione su tale questione richiede il previo contraddittorio tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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