Cassazione Civile, Ordinanza n. 02836/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo grado, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il motivo di ricorso non è stato esaminato nel merito perché assorbito dalla rilevata nullità del processo per mancata partecipazione del terzo pignorato necessario.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi notificato da un agente della riscossione a un terzo (INPS) e alla debitrice, in forza di numerose cartelle esattoriali di diversa natura. La debitrice proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., contestando l'esecuzione; in primo grado il tribunale riteneva prescritte tutte le pretese fondate su cartelle notificate oltre cinque anni prima dell'intimazione. In appello l'agente della riscossione otteneva una riforma solo parziale: la Corte d'appello riconosceva la possibilità di procedere esecutivamente per alcune cartelle, ma confermava per il resto la decisione di primo grado. In cassazione le ricorrenti denunciavano nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sul mancato decorso della prescrizione con riferimento ad alcune specifiche cartelle esattoriali. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare e assorbente: nel giudizio di opposizione non era stato instaurato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato INPS, che in tale tipo di giudizio è litisconsorte necessario. Di conseguenza l'intero processo risultava nullo per mancata integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
indica il rimedio esperibile dalla debitrice per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
invocato dalle ricorrenti per omessa pronuncia; la Corte non decide il motivo nel merito perché assorito dal vizio di litisconsorzio necessario.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
richiamati per evidenziare gli obblighi del terzo pignorato derivanti dal pignoramento e la sua permanenza nella controversia.
richiamato per il caso in cui il giudice di appello rilevi la mancata integrazione del contraddittorio e debba rimettere la causa al primo giudice.
base per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando il processo è viziato da violazione del litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi avente ad oggetto un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato deve essere considerato litisconsorte necessario, perché l'esito della controversia incide direttamente sulla permanenza o cessazione degli obblighi conseguenti al pignoramento.
- La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Se il vizio di litisconsorzio necessario non viene sanato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado, affinché il contraddittorio sia integrato.
- Quando emerge un vizio processuale assorbente che rende nullo l'intero giudizio, la Corte non esamina i motivi di ricorso relativi al merito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02737/2024 del 30/01/2024
- ordinanza_civile · 30 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02742/2024 del 30/01/2024
- ordinanza_civile · 30 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02746/2024 del 30/01/2024
- ordinanza_civile · 30 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02748/2024 del 30/01/2024
- ordinanza_civile · 30 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02750/2024 del 30/01/2024
- ordinanza_civile · 30 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02753/2024 del 30/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →