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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13324/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna emessa dal Tribunale di Torino (18/05/2016) per i reati di ricettazione, furto e favoreggiamento. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione sui capi B1), D1) e G1): contestava la mancata prova della conoscenza dell'illecito presupposto (per favoreggiamento reale), la errata interpretazione delle intercettazioni e la mera ricerca su internet ritenuta inidonea a provare l'ordine di pezzi (capo D1)), nonché l'insufficiente prova della provenienza illecita dei ricambi (capo G1)). Con un secondo motivo impugnava l'entità della pena e la mancata rivalutazione in senso favorevole delle circostanze attenuanti generiche alla luce di un risarcimento intervenuto nel 2021, oltre a lamentare motivazione insufficiente sul diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguata nel valutare il contesto fattuale (rapporti consolidati tra l'imputato e soggetti notoriamente coinvolti in traffici illeciti, accesso limitato al box, contenuto inequivocabile come autovettura smontata, immagini che riprendevano il ricorrente durante la cannibalizzazione e il possesso di pezzi). Sulla ricettazione è richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'elemento soggettivo può desumersi dalla mancata fornitura di una spiegazione attendibile circa l'origine delle cose. Sulla pena, la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione delle circostanze aggravanti e non rilevante, nella motivazione del ricorso, il risarcimento non specificato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; l'inammissibilità ha impedito di considerare eventuali effetti di prescrizione maturati dopo la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23 comma 8

    Dispositivo richiamato ai fini della trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; utilizzato per la modalità di svolgimento del processo in Cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e per il pagamento in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente

  • Cass. Sez. II, sent. n. 29198 del 25/05/2010 (Fontanella), Rv. 248265

    Richiamata a supporto del principio che, ai fini della configurabilità della ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può emergere anche dalla non attendibile indicazione della provenienza e dalla mancanza di una spiegazione credibile da parte dell'acquirente

  • Cass. Sez. Un., sent. n. 35535 del 12/07/2007 (Rv. 236914)

    Richiamata per ribadire che l'imputato non deve provare la provenienza ma fornire un'adeguata allegazione sulla origine della cosa, valutabile dal giudice di merito

  • Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22/11/2000 (De Luca), Rv. 217266

    Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso esclude l'esame di questioni sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata)

Massime di principio

  • La prova della conoscenza dell'origine illecita può essere costruita su un quadro indiziario complessivo (rapporti con soggetti notoriamente coinvolti in traffico illecito, contesti ristretti di accesso, contenuto inequivocabile dei locali o dei beni) e non solo su un singolo elemento documentale.
  • In tema di ricettazione, l'onere dell'imputato è allegativo: occorre fornire una spiegazione attendibile dell'origine della cosa; l'assenza di tale spiegazione può giustificare la valutazione della colpevolezza da parte del giudice del merito.
  • Intercettazioni e immagini vanno valutate nel loro contesto: frammentare il contenuto (lettura atomistica) è insufficiente; i giudici considerano i rapporti pregressi, le dichiarazioni di terzi e la coerenza delle prove materiali.
  • Il pagamento di somme a titolo di risarcimento non comporta automaticamente una rivalutazione favorevole delle attenuanti o della misura della pena, soprattutto se non specificato destinatario, oggetto e modalità; è necessario che l'elemento risarcitorio emerga chiaramente e sia valutato dal giudice.
  • In Cassazione i motivi che non dimostrano un vizio logico o giuridico serio e circostanziato sono frequentemente dichiarati manifestamente infondati o inammissibili; per ottenere l'accoglimento occorre contestare la valutazione probatoria con argomentazioni che ne dimostrino l'illogicità o la contraddittorietà.

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