Cassazione Civile, Ordinanza n. 23373/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un ruolo e a una cartella esattoriale notificata a un avvocato, aventi ad oggetto sanzioni irrogate dalla Cassa Forense per la mancata comunicazione del modello 5 relativo ai redditi professionali per gli anni 2007-2009. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’appello aveva respinto l’appello e dichiarato inammissibili, perché nuove, le questioni relative all’omessa notifica dell’ordinanza ingiunzione e alla decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999, aggiungendo comunque che la decadenza invocata era infondata perché quella norma riguarda contributi previdenziali e sanzioni civili, non sanzioni amministrative. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 28 l. 689/1981, sostenendo che la Cassa avrebbe dovuto prima contestare l’illecito entro 90 giorni, poi notificare l’ordinanza ingiunzione e solo successivamente procedere alla riscossione entro i termini di prescrizione; 2) violazione dell’art. 25 d.lgs. 46/1999, assumendo che la cartella fosse stata notificata oltre il termine rispetto alla data di esecutività del ruolo. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla dichiarata inammissibilità per novità delle questioni in appello; inoltre il secondo motivo si fondava su un documento non depositato né localizzato in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la vera ragione della decisione d’appello, ossia la declaratoria di inammissibilità per novità delle questioni relative a notifica dell’ordinanza ingiunzione e decadenza; la censura sulla decadenza era inoltre diretta solo contro l’ulteriore argomentazione di merito, che era però meramente eccedente rispetto alla ratio decidendi. Il secondo motivo è stato anche dichiarato inammissibile perché fondato su un documento non prodotto in cassazione né specificamente localizzato. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, decorrente dalla commissione dell’illecito; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi sono inammissibili
ritenuto dalla Corte d’appello riferibile ai contributi previdenziali e alle sanzioni civili, non alle sanzioni amministrative oggetto della controversia
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di attinenza al decisum comporta inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
consente il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
parametro per la determinazione dell’ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non aggredisce la vera ragione della decisione è inammissibile.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile una domanda, un motivo o un’eccezione e poi svolge anche un esame di merito, l’unica statuizione effettivamente decisiva resta quella di inammissibilità; la parte soccombente deve quindi censurare tale statuizione e non le argomentazioni aggiuntive di merito.
- In sede di legittimità non è ammissibile fondare il motivo su documenti non depositati o non specificamente localizzati negli atti del giudizio di cassazione.
- La disciplina della decadenza e della riscossione richiamata in controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative non può essere automaticamente sovrapposta a quella prevista per contributi previdenziali e sanzioni civili, ove la norma invocata abbia un diverso ambito applicativo.
Come è indicizzato
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