Cassazione Penale, Ordinanza n. 00751/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza d'appello, che aveva affermato la responsabilità per il reato contestato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di commercio di prodotti con segni falsi/merce contraffatta. Ha dedotto tre motivi: (1) violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo nel reato di cui all'art. 474, comma 2, c.p., sostenendo che non fosse provata la consapevolezza della falsità della merce; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 53, 56-quater e 58 della l. n. 689/1981, per la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi non consentiti perché meramente reiterativi di censure già svolte in appello e già disattese, oltre che manifestamente infondati, trattandosi di questioni di merito non sindacabili in assenza di vizi logici manifesti.
Norme richiamate
La responsabilità per il reato è stata affermata valorizzando l'accertata natura contraffatta della merce e ritenendo integrato il dolo dell'agente.
La Corte d'appello aveva negato la particolare tenuità del fatto con motivazione ritenuta articolata e conforme alla giurisprudenza consolidata; la Cassazione ha escluso vizi censurabili in sede di legittimità.
Invocato dal ricorrente per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per concederla.
Richiamato nel motivo sulla conversione della pena, senza che la Corte ravvisasse errori di diritto nella decisione di merito.
Richiamato nel motivo sulla conversione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa la mancanza di garanzie di solvibilità e l'inadeguatezza della pena pecuniaria alla funzione rieducativa.
Massime di principio
- In cassazione non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già dedotti e specificamente disattesi in appello, salvo che indichino effettivi vizi della decisione impugnata.
- La deduzione di illogicità o carenza motivazionale è ammissibile solo se il vizio emerga dalla sentenza impugnata; non è consentito sostituire alla motivazione di merito una diversa lettura del compendio probatorio.
- La valutazione sulla sussistenza del dolo nel reato di commercio di prodotti con segni falsi può essere desunta dall'accertata natura contraffatta della merce e costituisce apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto e della conversione della pena in pena pecuniaria, quando sorretto da motivazione specifica su gravità del fatto, solvibilità e finalità rieducativa della sanzione, non è censurabile in sede di legittimità se non per macroscopici vizi logici.
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