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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07114/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione forzata originariamente promossa o coltivata dalla parte attrice-esecutata per il recupero di somme già riconosciute giudizialmente, limitata dal Tribunale a un importo di euro 288,24 per spese di precetto. La controparte, a sua volta, aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo in compensazione un proprio credito di euro 1.805,05 risultante da precedente ordinanza della Cassazione. Nel giudizio riassunto dopo la sospensione, la parte ricorrente chiedeva che fosse dichiarata l'infondatezza dell'opposizione e rigettata l'eccezione di compensazione, sostenendo anche che i crediti opposti in compensazione erano inesigibili perché pignorati da terzi; inoltre domandava l'accertamento di un proprio credito verso la banca per importo superiore a euro 5.100. Il Tribunale di Roma ha dichiarato la competenza del Giudice di pace ritenendo che il valore della controversia fosse determinato dal solo credito per cui si procedeva ex art. 17 c.p.c., escludendo che l'eccezione di compensazione e la dedotta esistenza di un controcredito potessero incidere sul valore. Con il regolamento di competenza, la ricorrente ha dedotto: 1) l'inammissibilità o tardività della pronuncia di incompetenza per valore, perché resa oltre la prima udienza ex art. 183 c.p.c.; 2) la violazione degli artt. 7, 10 e 35 c.p.c., sostenendo che la domanda di accertamento del proprio credito costituiva domanda riconvenzionale idonea a radicare la competenza del Tribunale per il superamento della soglia di valore del Giudice di pace.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito abbia correttamente rilevato la questione di competenza dopo l'integrazione del contraddittorio, attività preliminare necessaria anche ai fini della decisione sulla competenza, senza che esista un obbligo di decidere l'incompetenza già alla prima udienza. Ha invece accolto il secondo motivo: ha qualificato la domanda della ricorrente come domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento di un proprio controcredito, di valore dedotto superiore a euro 5.100, idonea a determinare la competenza per valore del Tribunale in applicazione dell'art. 10, comma 2, c.p.c., combinato con l'art. 17 c.p.c. Ne è derivata la cassazione dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Le spese del regolamento sono state compensate per la novità della questione, considerato il sopravvenuto arresto di legittimità richiamato dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma richiamata per indicare l'opposizione all'esecuzione proposta dalla banca, nel cui ambito si è inserita la questione di compensazione e di competenza.

  • art. 17 c.p.c.

    Il criterio del valore nelle cause di opposizione esecutiva è riferito al credito per cui si procede, ma deve essere coordinato con le regole sul cumulo delle domande.

  • art. 35 c.p.c.

    L'eccezione di compensazione volta solo a paralizzare la pretesa esecutiva non è stata ritenuta idonea, di per sé, a modificare la competenza.

  • art. 7 c.p.c.

    Richiamato per affermare la competenza per valore del Giudice di pace nella ricostruzione del Tribunale, poi superata dalla domanda riconvenzionale di controcredito.

  • art. 9 c.p.c.

    Evocato dalla parte ricorrente in collegamento con il valore della domanda superiore alla soglia del Giudice di pace.

  • art. 10, comma 2, c.p.c.

    Il cumulo di domande nei confronti del medesimo soggetto rileva ai fini della competenza per valore e consente di considerare anche la domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito.

  • art. 38 c.p.c.

    L'incompetenza per valore può essere rilevata e decisa d'ufficio secondo le scansioni processuali previste, ma non vi è una preclusione alla decisione dopo la prima udienza se il contraddittorio non è ancora integro.

  • art. 183 c.p.c.

    Il giudice non è tenuto a decidere l'incompetenza già nella prima udienza; il rilievo può avvenire dopo l'integrazione del contraddittorio e la successiva interlocuzione delle parti.

  • art. 164 c.p.c.

    Anche in ipotesi di nullità dell'atto con cui sia proposta una domanda ulteriore, il giudice adito conserva il potere di conoscerla e di rilevarne i vizi per consentirne la sanatoria.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato solo per affermare che l'eventuale pretestuosità della domanda può avere rilievo ai fini della responsabilità aggravata, ma non incide sulla competenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma del procedimento camerale utilizzata per la trattazione del regolamento di competenza.

Massime di principio

  • Nelle controversie di opposizione all'esecuzione, il criterio del valore fondato sul credito azionato va coordinato con il regime del cumulo delle domande: se una parte introduce una domanda riconvenzionale autonoma di accertamento di un proprio credito, il valore complessivo della causa può mutare ai fini della competenza.
  • L'eccezione di compensazione proposta per paralizzare la pretesa esecutiva non vale, da sola, a spostare la competenza, ma la domanda di accertamento di un controcredito, se qualificabile come riconvenzionale, incide sulla determinazione del giudice competente per valore.
  • Il giudice non incorre in tardività per il solo fatto di pronunciare sulla competenza dopo la prima udienza, quando il contraddittorio non sia ancora integro e occorra prima integrare il contraddittorio nei confronti di parti necessarie o intimate.
  • Anche una domanda formulata in modo non del tutto lineare può essere interpretata, in base al suo contenuto sostanziale, come domanda riconvenzionale; la sua eventuale pretestuosità o nullità non elimina il potere del giudice di conoscerla e di rilevarne i vizi.
  • Ai fini della competenza per valore, nel medesimo processo promosso tra le stesse parti, occorre considerare il valore della domanda principale e di quella riconvenzionale secondo le regole sul cumulo, senza ridurre la valutazione al solo importo del credito originariamente azionato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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