Cassazione Penale, Ordinanza n. 31716/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione, ritenendo insussistenti i requisiti di specificità, concretezza e pertinenza necessari per derogare al principio del giudice naturale precostituito per legge. La decisione è stata adottata anche indipendentemente dalla completezza della documentazione relativa alle notifiche, poiché le allegazioni non consentivano di individuare con certezza il destinatario delle notifiche.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto istanza di rimessione del processo. La Corte ha rilevato che la rimessione costituisce un istituto eccezionale, in deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, e deve pertanto essere interpretata restrittivamente. La richiesta è stata ritenuta inammissibile perché fondata su contenuti inconferenti, esposti in modo assolutamente generico e accompagnati da considerazioni logiche meramente congetturali, prive della necessaria concretezza e della puntuale indicazione degli elementi fondanti. La Corte ha inoltre osservato che, anche a prescindere dall'esaustività della documentazione trasmessa dalla difesa per comprovare le notifiche previste dall'art. 46, comma 1, c.p.p., dalle allegazioni non era possibile individuare con certezza il destinatario delle notifiche.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata con riferimento alle notifiche che la difesa deve comprovare nell'ambito dell'istanza di rimessione; la Corte rileva che dalle allegazioni non era comunque possibile individuare con certezza il destinatario delle notifiche.
Principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge
La rimessione, derogando a tale principio, ha carattere eccezionale ed è soggetta a interpretazione restrittiva.
Massime di principio
- La rimessione del processo, in quanto deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, è un istituto eccezionale soggetto a interpretazione restrittiva.
- L'istanza di rimessione deve indicare in modo puntuale e specifico gli elementi che ne fondano la richiesta e deve essere sorretta da allegazioni concrete, non da mere congetture o argomentazioni generiche.
- L'inammissibilità dell'istanza può essere dichiarata quando i contenuti dedotti siano inconferenti rispetto ai presupposti dell'istituto o quando non consentano di individuare con certezza gli elementi formali necessari, incluso il destinatario delle notifiche previste dall'art. 46, comma 1, c.p.p.
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