Cassazione Penale, Ordinanza n. 12421/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma, pronunciata dal giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato rispetto a undici sentenze irrevocabili di condanna. In sede esecutiva era stato escluso il vincolo della continuazione perché i reati non erano della stessa indole, le modalità e i luoghi di commissione risultavano eterogenei e la sequenza criminosa copriva un arco temporale di cinque anni. Il ricorso sosteneva, in sostanza, la sussistenza di un disegno criminoso unitario e, in via subordinata, la possibilità di riconoscere la continuazione almeno per gruppi di reati omogenei. La Corte ha però rilevato che il ricorso era generico e che valorizzava soprattutto il dato della condizione personale della ricorrente, ritenuto semmai confermativo della tesi del giudice dell'esecuzione secondo cui la reiterazione dei reati esprimeva una scelta di vita e non un programma criminoso originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione nel negare la continuazione tra i reati oggetto delle undici condanne irrevocabili, evidenziando l'eterogeneità dei fatti, delle modalità e dei luoghi di commissione, nonché la lunga scansione temporale. Ha inoltre escluso che il motivo subordinato, relativo a una possibile continuazione per gruppi di reati omogenei, potesse essere accolto, poiché la premessa generale del ricorso era incompatibile con la tesi di un programma criminoso unitario. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
La disciplina del reato continuato richiede la riconducibilità dei singoli episodi a un medesimo disegno criminoso originario; non basta la mera reiterazione di reati o il movente economico di procurarsi denaro.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione non è sufficiente la sola serialità dei reati, essendo necessario che i singoli episodi siano espressione di un disegno criminoso unitario formato in anticipo rispetto alla loro commissione.
- L'eterogeneità delle modalità esecutive, dei luoghi di commissione e la significativa distanza temporale tra i fatti costituiscono indici ostativi alla configurabilità del medesimo disegno criminoso.
- Il movente comune, come la necessità di procurarsi denaro, non coincide con il disegno criminoso: può spiegare la spinta a delinquere, ma non prova di per sé la preordinazione originaria dei singoli reati.
- Un ricorso che si limiti a contestare genericamente la valutazione del giudice dell'esecuzione, senza confrontarsi in modo specifico con gli indici fattuali valorizzati nell'ordinanza impugnata, è inammissibile.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione per gruppi di reati omogenei presuppone comunque una coerenza con la ricostruzione complessiva del disegno criminoso, non potendo essere proposta in modo incompatibile con gli elementi che dimostrano una mera scelta di vita delittuosa.
Come è indicizzato
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