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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18280/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del grado in favore della parte civile, in ragione del rito e del contributo concretamente fornito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per i delitti di minaccia e di evasione, deducendo vizi relativi al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove, con particolare riferimento alla credibilità e attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Contestava inoltre il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero in gran parte una mera riproposizione di questioni già esaminate nei giudizi di merito, e comunque dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; le ha inoltre considerate generiche perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Norma richiamata come base della condanna per il delitto di minaccia.

  • art. 385 c.p.

    Norma richiamata come base della condanna per il delitto di evasione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione di merito abbia già esaminato adeguatamente le questioni dedotte.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo meramente reiterativo doglianze già scrutinabili dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa non è ammissibile se prospettata in termini meramente assertivi o generici, senza indicare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Le richieste relative alle circostanze attenuanti generiche e alla particolare tenuità del fatto devono confrontarsi con l'apparato motivazionale della decisione impugnata; in difetto, il motivo è generico e non può essere scrutinato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieMinacceEvasione
RamiDelitti contro la personaReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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