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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24591/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 16/10/2018 al 06/02/2019 in esecuzione di una sentenza poi annullata. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente avesse concorso a dare causa alla detenzione per colpa grave, essendosi omesso di vigilare sul carico dell'autocarro (ruolo di secondo pilota), permettendo l'introduzione di cittadini clandestini.

La decisione

La Cassazione ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona e ha rinviato per nuovo esame. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse minimale, contraddittoria e non avesse adeguatamente delineato la materialità della condotta colposa né il nesso causale tra tale condotta e la detenzione. Ha però respinto il primo motivo sul piano dell'inapplicabilità dell'art.314, confermando che in caso di esecuzione di titolo annullato art.314 è applicabile (e non solo art.643). Dispone la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che esclude il diritto all'indennizzo quando la detenzione è stata causata da comportamento doloso o da colpa grave del detenuto. La Corte ha confermato l'applicabilità di art.314 anche nei casi di esecuzione di un titolo poi annullato, richiedendo però un'adeguata motivazione sul nesso causale tra condotta e detenzione.

  • art. 643 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla riparazione per errore giudiziario conclamato a seguito di revisione. La Corte precisa che l'ambito di art.643 è riservato ai casi di errore giudiziario emerso con il giudizio di revisione e non esclude l'applicazione di art.314 nelle ipotesi di esecuzione di titolo poi annullato.

  • S.U. n.51779 del 28/1/2013 (Nicosia)

    Richiama la ratio solidaristica dell'indennizzo e il principio secondo cui l'indennizzo non deve perdere la propria funzione riparatoria; il diritto all'indennizzo può essere escluso se il detenuto ha concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave.

  • Sez.4 n.9212 del 13/11/2013

    Richiama il criterio per valutare se la condotta dell'imputato abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità dell'illecito; il giudice della riparazione valuta ex ante e con motivazione autonoma rispetto al processo di merito.

  • Sez.4 n.19180 del 18/02/2016 (Buccini) e Sez.4 n.41396 del 15/9/2016 (Piccolo)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione deve esaminare gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, salvo che tali elementi siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati nell'assoluzione.

  • Sez.4 n.45418 del 25/11/2010 e Sez.4 n.37528 del 24/06/2008

    Riconosce che la condotta ostativa può anche consistere in comportamenti che denotano contiguità o consapevolezza dell'attività criminale altrui, valutati nel loro contesto.

  • Sez.4 n.1705 del 10/3/2000 (Revello) e Sez.4 n.43457 del 29/09/2015 (Singh)

    Per escludere l'indennizzo è necessario non solo un comportamento scorretto, ma anche un rapporto sinergico di causa-effetto tra condotta e stato di detenzione; il giudice deve motivare tale nesso.

  • Sez.3 n.45593 del 31/1/2017 (Benhassoun)

    La condotta dolosa o gravemente colposa costituisce ostativo alla riparazione soltanto se esiste un apprezzabile collegamento causale con la custodia cautelare; non è sufficiente il mero sospetto.

  • Sez.4 n.42328 del 2/05/2017 (Saulo)

    Conferma che l'ambito di applicazione dell'art.314 può estendersi alle ipotesi di detenzione derivante da ordine di esecuzione successivamente annullato.

Massime di principio

  • In caso di richiesta di riparazione per detenzione eseguita su titolo poi annullato, il giudice applica il criterio di art.314 per valutare se il detenuto abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave, salvo che il caso rientri nella fattispecie di revisione disciplinata da art.643.
  • La valutazione della responsabilità ostativa va svolta "ex ante" e autonomamente rispetto al merito, ma deve prendere in considerazione solo quegli elementi indiziari non esclusi o neutralizzati dall'assoluzione; se gli elementi probatori sono stati neutralizzati nel processo, non possono fondare l'ostatività.
  • Per escludere l'indennizzo non basta evocare un generico dovere di vigilanza: il giudice deve individuare concretamente la specifica omissione, la sua gravità e il nesso causale diretto tra quella condotta e l'adozione o il mantenimento della misura restrittiva.
  • La mera ipotesi, sospetto o argomentazione minimale e contraddittoria non è sufficiente: la motivazione che riconosce la colpa grave deve essere completa, coerente e contestualizzata rispetto alla professione, al ruolo e alle concrete possibilità di controllo del ricorrente.
  • Se la Corte territoriale fornisce una motivazione insufficiente o contraddittoria, la Cassazione è propensa ad annullare e rinviare per un nuovo esame, richiedendo una più precisa valutazione del nesso causale tra condotta e detenzione.

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